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Immagine del redattoreGuido Politi

Corte Appello Milano: sempre ammissibile l'accertamento della violazione di norme imperative da


Con gli stessi strumenti che lo Studio Mba Consulting & Services utilizza oramai da diversi anni, la Corte Appello di Milano del 02-12-16 riconosce al correntista la rettifica del saldo di conto corrente. Analizzare i propri rapporti con l’istituto di credito spesso porta a riscontrare diverse anomalie che, se correttamente evidenziate, possono portare al correntista sia un riequilibrio dei rapporti con la banca con conseguente risparmio in oneri, che la restituzione di quanto indebitamente versato.

Il caso in oggetto vede la banca condannata a risarcire all’azienda correntista circa 600.000 entro il 31/12/2019 per applicazione di interessi anatocistici e errata segnalazione nella Centrale dei Rischi Banca d’Italia. Le doglianze della Banca in appello si sintetizzano nella:

  • improcedibilità della domanda, essendo il conto ancora in essere;

  • nella eccezione di prescrizione;

  • nella applicazione della delibera CICR del 9/2/00.

La Corte, in merito alla improcedibilità della domanda riconosce che l’azione di accertamento per violazione di norme imperative ai fini della determinazione e liquidazione degli oneri finanziari applicati dalla Banca è sempre ammissibile.

In merito alla eccezione di prescrizione la Corte indica che la Cass. n. 4518/2014 ha ritenuto la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti dal correntista in costanza di rapporto, in quanto il rapporto di conto corrente è un rapporto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione.

Una diversa finalità dei versamenti deve essere allegata e provata da chi ne eccepisce l'esistenza.

In merito alla capitalizzazione ed eventuale decorrenza della delibera CICR del 9/2/00 la Corte rileva che il rapporto in origine era regolato dalle NUB che all'art. 7 stabiliscono la possibilità per la sola banca di applicare la capitalizzazione trimestrale. Detto meccanismo contabile ex art. 1283 cc deve ritenersi protratto per tutta la durata del rapporto mancando in atti la prova circa l'avvenuto adeguamento alla delibera.

Oltre al rigetto di tutte le domande la banca dovrà pagare euro 20.000 per la errata segnalazione in Centrale Rischi e rettificare il saldo con un aggravio di ulteriori 14.000 euro circa per le osservazioni effettuate dal perito.

La corte ha riconosciuto inoltre le spese di CTP pari e condanna la Banca alle spese legali.

Queste tipologia di sentenze con esito a favore del correntista, sono ormai all’ordine del giorno.

La banca non può e non deve essere considerata come un “soggetto intoccabile”.

Nel caso in cui si dovessero riscontrare anomalie legate alle esposizioni debitorie, garanzie eccessive e la presenza di usura, anatocismo o l’errata applicazione di commissioni, si potrà elaborare una strategia che riequilibri in prima istanza il rapporto con gli istituti di credito e che porti, conseguentemente, alla restituzione delle somme indebitamente versate.


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