Firma digitale su atti dell'Erario
Il provvedimento tributario non è esente da vizi formali, oltre che spesso sostanziali.
Lo sappiamo da tempo grazie alle numerose pronunce della Cassazione.
Tra questi vizi, la Suprema Corte ha ricordato che l'atto non può non essere firmato, e la notifica dello spesso a mezzo posta elettronica certificata non è alternativo alla sottoscrizione.
L’obbligatorietà della firma del capo dell’ufficio o del funzionario da lui delegato è previsto da diverse norme. Sulle imposte dirette, l’articolo 42 del Dpr 600/73, prevede, a pena di nullità, che l’avviso di accertamento debba essere sottoscritto dal capo dell'ufficio, ovvero dal direttore provinciale o dal funzionario della carriera direttiva da lui delegato. Per l’Iva nessuna norma nello specifico: trovano comunque applicazione le norme previste per le imposte dirette, come ha previsto Cass. 10513/08, 18514/10 e 19379/12, Cass. n. 14942. L'articolo15, comma 7, del dlgs 78/09 ha introdotto la possibilità di sostituire la firma "manuale" sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione la firma, con quella a stampa nei casi in cui gli stessi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, rinviando, per l’individuazione di tali atti, ai relativi provvedimenti attuativi dei direttori dei vari istituti. La firma digitale è equivalente alla firma tradizionale, laddove gli atti individuati dal provvedimento siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivino da attività a carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata.
Per cui, la pec ricevuta da imprese e professionisti, che contenga una file PDF non firmato, neppure digitalmente, è radicalmente nullo.