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Accura-Studio Polini

Carbon tax entro il 31 ottobre


La dichiarazione per ottenere il recupero delle accise del gasolio consumato nel 3° trimestre 2017 (“carbon tax”) va presentata entro il prossimo 31 ottobre all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Con nota del 26 settembre 2017 l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017.

CREDITO D'IMPOSTA PER IL "CARO PETROLIO":

Il D.P.R. n. 277/2000 prevede un'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci (per conto terzi o in conto proprio), che consiste in un credito d'imposta pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito d'imposta, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure può essere riconosciuto mediante rimborso. I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono: gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D. Lgs. n. 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione; le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo n. 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato al D. Lgs. n. 422/1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Sono ammessi al beneficio fiscale i consumi di gasolio effettuati dai veicoli di categoria euro 3 o superiore e mai i veicoli di categoria inferiore, sebbene muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato.

DICHIARAZIONE ALLA DOGANA:

Per ottenere il beneficio, le imprese di autotrasporto interessate devono presentare al competente ufficio delle Dogane apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenente i seguenti dati: denominazione dell'impresa; sede legale e amministrativa; codice fiscale o partita IVA; codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari; generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale; estremi dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e della licenza di trasporto; indicazione dell'eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta; il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio; con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l'importo dello stesso; la modalità prescelta di fruizione del credito.

COME FRUIRE DEL CREDITO:

Il credito accisa può essere utilizzato in compensazione mediante F24 nell’anno di maturazione del credito con utilizzo del codice tributo "6740" e, comunque, entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione (31.12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto). Superato anche questo termine, se ne può richiedere il rimborso monetario all'ufficio delle Dogane competente entro il 30 giugno successivo al termine ultimo di compensazione. Al riguardo, si rammenta che fa “eccezione” l’utilizzo in compensazione del credito sorto con riferimento ai consumi del 4° trimestre: 4° trim.2016: potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2018; 4° trim.2017: potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2019. A partire dal 2012, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. n. 277/2000 prima dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 e poi dall'art. 3, comma 13-ter, D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, in vigore dal 29 aprile 2012 (che ha soppresso le parole "a pena di decadenza"), la dichiarazione va presentata entro il mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre solare (quindi, ad esempio, per il primo trimestre solare 2017, entro il 30.04.2017; mentre entro il 31.07.2017 per il 2° trimestre 2017, e così via).

CARATTERISTICHE DEL CREDITO:

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir). Si precisa che il credito d'imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU del mod. Redditi. A tal proposito, si precisa che, a norma del comma 2 del art. 61 del D.L. n. 1/2012, non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Il credito in esame potrà, quindi, essere compensato anche se l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.

CREDITO 3° TRIMESTRE 2017:

il credito d'imposta per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2017 deve essere, quindi, richiesto entro il 31 ottobre 2017. La domanda va presentata, alternativamente: in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente l’apposita dichiarazione ed i relativi dati salvati su apposito supporto informatico); in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari) Sul sito Internet di questa Agenzia delle Dogane, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2017) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2017. Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.,), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione. Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni: per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative; per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I. Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di che trattasi nel Testo Unico delle Accise ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017, in attuazione dell’art. 24- ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A.

Il credito d’imposta è subordinato alla prova dei consumi di gasolio con le seguenti modalità: autotrasportatori merci (c/proprio o c/terzi): in generale tramite le fatture di acquisto; altri soggetti (imprese pubbliche di trasporto locale, ecc.): anche con la scheda carburante.


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