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Accura-Studio Polini

Credito per investimenti in pubblicità: anticipazioni in attesa del decreto attuativo


La Manovra correttiva ha introdotto, a partire dal 2018, il credito d'imposta per gli investimenti incrementali in pubblicità effettuati sulla stampa e sulle emittenti televisive/radiofoniche.

Con la conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018 l'agevolazione è stata estesa anche agli enti non commerciali (oltre che agli imprenditori e ai lavoratori autonomi) e alla stampa on-line.

Si ricorda inoltre che il credito d'imposta è stato riconosciuto anche per gli investimenti effettuati dal 24.06.2017 al 31.12.2017 ma solo sulla stampa, mentre restano esclusi quelli effettuati sulle emittenti.

Un decreto attuativo, di prossima emanazione, dovrà stabilire le caratteristiche dell'agevolazione.

In attesa di questo decreto il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di anticipare i contenuti del DPCM, in modo da permettere ai soggetti interessati di pianificare i loro investimenti.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITA'

Durante l'iter di conversione in legge della c.d. Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) è stata introdotta, con decorrenza 2018, un'agevolazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in pubblicità.

Successivamente, in sede di conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018, sono state apportate alcune modifiche al beneficio, in particolare: l'agevolazione è stata estesa anche agli enti non commerciali; tra gli investimenti ammissibili vengono fatti rientrare anche gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa online (oltre a quelli sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali).

È stato, inoltre, confermato quanto disposto in sede di decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018 (D.l. 148/2017) che il credito è riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati nel periodo 24.6 – 31.12.2017, a condizione che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24.6 – 31.12.2016. L'estensione al 2017 è però limitata alla stampa, e non comprende le emittenti televisive e radiofoniche locali.

IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

La norma richiede l'emanazione di un decreto attuativo, che doveva essere emanato entro il 22/10/2017 (entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra correttiva), per stabilire: le modalità e i criteri di attuazione della disposizione; gli investimenti che danno accesso al beneficio e i casi di esclusione; le procedure di concessione del credito d'imposta; la documentazione richiesta; le regole sull'effettuazione dei controlli; le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa.

Nelle more di questo provvedimento, e in considerazione del fatto che le imprese attendono di conoscere i contenuti di questo incentivo per programmare i loro investimenti pubblicitari, recentemente il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuto anticipando i contenuti del DPCM, che saranno di seguito analizzati.

Il Dipartimento resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti: a tal fine è sufficiente spedire una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it

Le risposte ai quesiti che dovessero avere un rilievo generale saranno pubblicate a vantaggio di tutti gli interessati.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa/lavoro autonomo/enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

SPESE AGEVOLABILI

L'agevolazione spetta in relazione all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su: giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line ; emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali; editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale (ai sensi dell'art. 5 della L. 47/1948) o presso il Registro degli operatori di comunicazione (di cui all'art. 1 comma 6 lett. a) nr. 5 della L. 249/1997) e dotata della figura del direttore responsabile.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammesse al netto delle spese accessorie, dei costi in intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale e connesso. Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolare come ad esempio: televendite, servizi pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

MISURA DEL BENEFICIO

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, da usare solo in compensazione, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% per le micro imprese, PMI e startup innovative. Pertanto più alto è l'incremento, più alto sarà poi il credito d'imposta riconosciuto.

I limiti di spesa sono distinti a seconda che si tratti di: investimenti sulla stampa (anche on-line); investimenti sulle emittenti radio-televisive.

Il decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018 (D.l. 148/2017) ha esteso l'ambito di applicazione dell'agevolazione anche agli investimenti pubblicitari sulla stampa online (prima esclusa), effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione, nel corrispondente periodo dell'anno 2016. L'estensione al 2017 è però limitata alla stampa, e non comprende le emittenti televisive e radiofoniche locali.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l'ammontare delle risorse stanziate, il credito liquidato potrà essere inferiore a quello chiesto. In tal caso vi sarà una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. In presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d'imposta, in percentuali differenti a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Le spese si considerano sostenute secondo le regole di competenza, previste dall'art. 109 del TUIR.

L'effettivo sostenimento della spesa dovrà esse certificato da apposita attestazione rilasciata: dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui il credito d'imposta sia superiore a 15mila Euro, è necessario che il soggetto richiedente sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori no soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (ex art. 1 comma 52 L. 190/2012).

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

Per usufruire dell'agevolazione i soggetti interessati presentano una domanda telematica, tramite la specifica piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello predisposto dall'Agenzia stessa.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati: dati identificativi dell'azienda o del lavoratore autonomo o dell'ente non commerciale; il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nell'anno (nel caso in cui gli investimenti riguardino sia la stampa sia le emittenti, i costi andranno esposti separatamente per le due tipologie); il costo complessivo degli investimenti effettuati su analoghi media nell'anno precedente (con la locuzione "media analoghi" si intendono la stampa da una parte, e le emittenti televisive dall'altra, non il singolo giornale o la singola emittente); l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale e in valore assoluto; dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) riguardante il possesso del requisito dell'assenza di condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.


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