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Accura-Studio Polini

DETRAZIONE IVA E LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI FINE ANNO


La Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) ha modificato due articoli importanti in materia di IVA, che riguardano il termine entro cui: esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72); registrare le fatture d'acquisto (art. 25 DPR 633/72).

L'intervento, sebbene motivato dalle migliori intenzioni, ha causato diverse perplessità tra gli esperti del settore. Ad essere "sotto accusa" è prima di tutto la decorrenza delle nuove regole, in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente.

Le modifiche, inoltre, complicano la gestione degli acquisti di beni e servizi con Iva detraibile per il quale il fornitore/prestatore ha emesso fattura nel 2017 ma il cliente/committente registra il documento nel 2018. Nell'attesa di un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate, si illustrano di seguito le novità introdotte e le problematiche riscontrate relative alla fatture a cavallo d'anno.

D.1 QUAL È IL NUOVO TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA?

R.1 La Manovra Correttiva ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

ART. 19 COMMA 1 DPR 633/72

ANTE MANOVRA CORRETTIVA

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

POST MANOVRA CORRETTIVA

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

La modifica apportata dal legislatore è coerente con le regole comunitarie , secondo cui il diritto alla detrazione dell'Iva deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l'esigibilità dell'Iva, e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura d'acquisto, salvo la facoltà dei singoli Stati membri di prevedere termini più lunghi.

D.2 QUAL È IL NUOVO TERMINE PER L'ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA DELLE FATTURE D'ACQUISTO ? R.2 La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, ha modificato anche l'art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d'acquisto.

In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.

ART. 25 DPR 633/72

ANTE MANOVRA CORRETTIVA

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

POST MANOVRA CORRETTIVA

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

D.3 DA QUANDO SI APPLICANO LE NUOVE REGOLE SULLA DETRAZIONE DELL'IVA E SULLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO?

R.3 Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, in quanto il 2017 è l'anno di entrata in vigore della nuova normativa. Restano in vigore le disposizioni antecedenti per le fatture ricevute e non registrate in anni precedenti.

Si fa presente che la decorrenza delle nuove disposizioni è in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui all'art. 3 comma 1 è previsto che le modifiche alla disciplina dei tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

D.4 LE NUOVE REGOLE HANNO MODIFICATO IL MOMENTO DI ESIGIBILITÀ DELL'IVA?

R.4 No. Le novità introdotte dal DL 50/2017 non hanno alcun effetto rispetto al momento in cui l’imposta diviene esigibile.

Per questo motivo, il momento in cui sorge il diritto alla detrazione IVA continua ad essere ancorato al momento in cui l’imposta diviene esigibile che corrisponde al momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (ai sensi dell’art. 6, comma 5, DPR 633/1972).

Il momento di effettuazione dell’operazione segue regole diverse a seconda che l’operazione sia riferita a cessioni di beni o prestazioni di servizi.

_ Cessione di beni mobili in Italia: l’operazione di considera effettuata al momento della consegna o spedizione (o al momento in cui si verificano gli effetti traslativi se successivi ma comunque non dopo un anno dalla consegna).

_ Prestazioni di servizi rese da prestatore IT a committente IT: l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento o dell’emissione della fattura se precedente.

D.5 LE NUOVE REGOLE POSSONO CREARE DEI PROBLEMI NEL CASO DELLE FATTURE EMESSE A CAVALLO D'ANNO?

R.5 Sì. A seguito delle novità in commento iniziano ad emergere diverse perplessità tra gli operatori su come gestire le operazioni a cavallo d’anno, vista la stretta posta sulla detrazione IVA.

Per svariati motivi (dimenticanza, tardiva ricezione della fattura del fornitore, etc.) potrebbe capitare di trovarsi a registrare una fattura emessa nel 2017, ossia riferita ad operazioni effettuate ai fini IVA nel periodo d’imposta 2017, ma da gestire nel 2018.


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