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Accura-Studio Polini

Nuove agevolazioni per gli abbonamenti al trasporto pubblico


La Legge di Bilancio 2018, con due specifiche disposizioni, incentiva l'utilizzo di mezzi pubblici: da un lato prevedendo la detrazione Irpef delle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici, anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico; dall'altro prevedendo che l'eventuale rimborso della spesa per il trasporto pubblico, erogato dal datore di lavoro al dipendente, sia esente da imposizione in capo al dipendente.

Si tratta di due agevolazioni interessanti, volte a promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici, anche in vista del contenimento dell'inquinamento.

Le disposizioni probabilmente saranno oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate tuttavia, considerando che si tratta di spese agevolabili a partire dal 2018, appare utile segnalare fin da subito le novità, per dare il tempo ai datori di lavoro di effettuare le opportune considerazioni, e per avvisare i contribuenti di conservare i documenti comprovanti l'abbonamento, che saranno utili in sede di Mod. 730/2019 e mod. Redditi 2019 (periodo d'imposta 2018).

DETRAZIONE IRPEF DEL 19%

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per gli abbonamenti al trasporto pubblico regionale ed interregionale, nella misura massima di 250 Euro di spesa (che significa una detrazione massima di 47,5 Euro da far valere in dichiarazione dei redditi).

La misura non è nuova, fu introdotta con la Finanziaria 2008 (L. 244/2007 art- 1 comma 309) ma poi non fu più riproposta.

La norma, per come è scritta ora, consente di portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 2019/Modello Redditi 2019) le spese, fino ad un massimo di 250 Euro, sostenute nel 2018 per l'abbonamento al trasporto locale, regionale ed interregionale (quindi autobus, metropolitane, tram, treni ecc…). Ai fini della detrazione vale il principio di cassa, che costituisce il principio tipico in materia di oneri.

La detrazione pertanto può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2018, anche se l'abbonamento scade nel periodo d'imposta successivo (ad esempio abbonamento pagato a dicembre 2018, con validità dicembre 2018- febbraio 2019). La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, grazie alla modifica effettuata al comma 2 dell'art. 15 del TUIR, fermo restando il limite complessivo di spesa di 250 Euro.

Per abbonamento si dovrebbe intendere, come già avvenuto in passato, un titolo di trasporto che consenta al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Dovrebbero essere esclusi, pertanto, i titoli di viaggio con durata oraria.

Per usufruire in maniera corretta della detrazione è necessario conservare copia delle spese sostenute per gli abbonamenti, in modo che tali documenti siano visionabili da parte del Caf/professionista abilitato che predisporrà la dichiarazione e dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate in caso di futuri controlli.

DETASSATO IL RIMBORSO EROGATO AL DIPENDENTE

La Legge di Bilancio ha previsto, inoltre, la possibilità per il datore di lavoro di rimborsare al dipendente l'abbonamento al trasporto pubblico in completa esenzione.

La nuova disposizione, infatti, prevede che le somme erogate o rimborsate ai dipendenti da parte del datore di lavoro, o quelle da quest'ultimo direttamente sostenute, per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente o dei suoi familiari fiscalmente a carico, non costituiscono reddito in capo al dipendente.

Per come è scritta la norma il datore di lavoro può quindi utilizzare tre diverse modalità: pagamento diretto al fornitore del servizio di trasporto; erogazione di denaro al dipendente, come anticipo della spesa; rimborso della spesa al dipendente.

Negli ultimi due casi, di erogazione di somme al dipendente, è bene che il datore di lavoro conservi la documentazione provante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente per le finalità per cui sono state corrisposte.

Ai fini dell'agevolazione non è necessaria una convenzione, e neppure un accordo con il fornitore del servizio di trasporto.

E' necessario, invece, che l'agevolazione - se erogata - sia distribuita alla generalità o a categorie di dipendenti, a prescindere poi dal fatto che ne usufruiscano tutti o solo alcuni. Le categorie di lavoratori possono essere delineate direttamente dal datore di lavoro in base alle caratteristiche comuni dei lavoratori (come chiarito dall'Agenzia delle entrate con le circolari 326/E del 1997 e 188/E del 1998).

L'agevolazione è valida anche per gli abbonamenti utilizzati dai familiari indicati all'art. 12 del TUIR, purché fiscalmente a carico del dipendente.

Resta da chiarire se potranno godere dell'agevolazione solo gli abbonamenti che coprono la tratta casa-lavoro oppure se rientreranno anche gli abbonamenti utilizzabili per percorsi estranei al tragitto casa-lavoro, e in giorni non lavorativi.


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