Country by country reporting entro il 9 febbraio 2018
La Legge di Stabilità 2016 - art. 1, commi 145 e 146 della L. 208 del 2015 – ha introdotto l’obbligo per le società controllanti (residenti in Italia) di gruppi multinazionali di predisporre ed inviare all’Agenzia delle Entrate una rendicontazione Paese per Paese (c.d. country by country reporting).
La finalità di tale obbligo è quella di mostrare: la struttura del gruppo; i redditi prodotti; le imposte pagate e quelle di competenza; gli indicatori di attività economica effettiva.
Il D.M. 23 febbraio 2017 ed il provv. N. 275956 del 28 novembre 2017 contengono la disciplina attuativa in materia di obbligo di rendicontazione annuale Paese per Paese per le imprese multinazionali.
Inoltre, con il provv. N. 288555 del 11 dicembre 2017 è stata fissata come data ultima per l’invio di tale report il 9 febbraio 2018.
CHI È OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE
L’art. 2 del DM 23 febbraio 2017 stabilisce chi è obbligato alla presentazione di tali documenti all’Agenzia delle Entrate.
Sono tenute all’invio due tipologie di soggetti. La prima tipologia riguarda le società controllanti, a capo di gruppi multinazionali, residenti in Italia: che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; con un fatturato consolidato nel periodo d’imposta precedente di almeno 750 milioni di euro; se le società non sono a loro volta controllate da altre società o enti.
La seconda tipologia riguarda le società controllate, residenti in Italia, quando la controllante: risiede in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione; risiede in uno Stato in cui non è in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione; è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.
E’ sufficiente il verificarsi di una delle tre condizioni perché la società debba adempiere all’obbligo di rendicontazione.
La società controllata del gruppo è tenuta a richiedere alla controllante le informazioni necessarie per la rendicontazione e, in caso di mancata ricezione delle stesse, presenta una rendicontazione con le informazioni di cui dispone, comunicando all’Agenzia delle Entrate che la controllante non ha reso disponibili le informazioni necessarie.
Inoltre, la società controllata del gruppo non è tenuta a presentare la rendicontazione se il gruppo multinazionale mette a disposizione la stessa entro e non oltre il termine di legge, tramite una supplente della controllante. La rendicontazione presentata all’autorità fiscale dello Stato estero di residenza della supplente solleva le controllate residenti dal relativo obbligo.
Come specifica sempre l’art. 2 del DM in commento, tale obbligo decorre dal periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva; di conseguenza, sarà necessario presentare i dati relativi all’anno 2016.
Si precisa che, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016, l’entità appartenente al gruppo, diversa dalla controllante, non è tenuta alla rendicontazione se la controllante residente in una giurisdizione che non ha ancora introdotto l’obbligo di rendicontazione Paese per Paese presenta volontariamente detta rendicontazione all’autorità fiscale dello Stato di residenza; ciò a condizione che: la rendicontazione Paese per Paese sia presentata dalla controllante capogruppo entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale; la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo introduca l’obbligo entro la data di scadenza della prima rendicontazione, anche se tale obbligo non riguarda la rendicontazione relativa al periodo di imposta che ha inizio l’1.1.2016 o in data successiva; alla data di scadenza della prima rendicontazione sia in vigore, tra l’Italia e lo Stato di residenza della controllante, un accordo qualificante tra autorità competenti per lo scambio dei dati; la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo non comunichi all’Agenzia delle Entrate una situazione di inadempienza sistemica; l’entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, comunichi all’Agenzia delle Entrate l’identità e la residenza dell’entità tenuta alla rendicontazione, evidenziando di non essere la controllante capogruppo, la supplente della controllante capogruppo o l’entità designata.
COMUNICAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La società tenuta alla presentazione della rendicontazione Paese per Paese deve, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di rendicontazione, comunicare il proprio obbligo all’Agenzia delle Entrate. Nella stessa dichiarazione qualsiasi altra società del gruppo residente, diversa da quella tenuta all’obbligo, comunica all’Agenzia delle Entrate l’identità e la residenza fiscale dell’entità tenuta alla presentazione della rendicontazione.
Tali comunicazioni vengono effettuate attraverso la compilazione del prospetto “Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese” dei modelli REDDITI SC ed SP.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Il DM 23 febbraio 2017 esplicita il contenuto che deve avere la rendicontazione Paese per Paese e prevede un modello per la rendicontazione costituito da tre tabelle:
_ Tabella 1 “Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale”
La capogruppo evidenzia, per ciascuno Stato in cui è svolta l’attività attraverso controllate o stabili organizzazioni: i ricavi derivanti da operazioni tra le società del gruppo e i redditi derivanti da transazioni con parti terze; gli utili e le perdite ante imposte; le imposte pagate nell’esercizio e quelle di competenza dello stesso; il capitale sociale e le riserve; il numero di dipendenti; il valore di libro delle attività materiali. Secondo quanto indicato nel Provvedimento n. 275956 del 2017, gli importi devono essere espressi nella valuta utilizzata dalla capogruppo nel bilancio consolidato o nel proprio bilancio individuale. Nel caso in cui il report sia presentato da una controllante residente, occorre utilizzare la valuta che la capogruppo ha utilizzato nell’ambito delle comunicazioni alla controllata.
_ Tabella 2 “Elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale”
Sono dettagliate, distinguendo sempre a livello di giurisdizione fiscale: le società o S.O. del gruppo, con evidenza dei casi nei quali la residenza fiscale non è nello Stato di costituzione; la principale attività svolta (o le principali attività svolte) da ciascuna di tali società o S.O..
_ Tabella 3 “Informazioni supplementari”
Sono dettagliate in forma discorsiva le informazioni necessarie a comprendere meglio i dati forniti in forma tabellare. Tali indicazioni devono essere fornite in italiano e in inglese.
Secondo quanto indicato nel Provvedimento n. 275956 del 2017, è necessario indicare la fonte dei dati (bilanci di esercizio o contabilità interna).
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli obblighi di rendicontazione decorrono dai periodi d’imposta che iniziano in data 1.1.2016 o in data successiva.
La trasmissione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, predisponendo i file secondo il formato .xml ad hoc, entro dodici mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta oggetto di rendicontazione, secondo quanto indica il Provv. n. 275956 del 2017.
Per il periodo d’imposta 2016 “solare” l’invio può essere effettuato entro il 9.2.2018 secondo quanto indicato nel Provv. n. 288555 del 2017 (il termine ordinario sarebbe stato il 31.12.2017).
L’Agenzia delle Entrate può segnalare via PEC o notifica rituale, eventuali errori o anomalie; la società può inviare una comunicazione correttiva entro i 60 giorni successivi.
SANZIONI
In caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.