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Accura-Studio Polini

Il pagamento del superbollo auto entro il 31 gennaio 2018


I soggetti che risultano possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2017, devono versare entro il prossimo 31 gennaio 2018 l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”).

Si ricorda, a tal proposito, che la Manovra Monti (D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011) ha inasprito la tassazione delle auto di lusso, già introdotta dal D.L. n. 98/2011, innalzando sia l’importo del superbollo da 10 a 20 € per ogni kW oltre la soglia fissata, sia la stessa soglia da 225 kW a 185 kW, ampliando in tal modo anche la platea dei soggetti coinvolti.

E’, tuttavia, stata prevista una riduzione graduale del superbollo in base alla data di costruzione del veicolo.

Il QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “superbollo”) è stata introdotta dall’art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kW. L’ammontare del superbollo era pari a 10 Euro per ogni kW eccedente i 225 kW.

La Manovra Monti ha inasprito dal 2012 il super bollo, portandolo da 10 Euro a 20 Euro per ogni kW superiore alla soglia, ed ha altresì stabilito che il tributo sia applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva del motore superiore a 185 kW.

SOGGETTI OBBLIGATI

Il superbollo va versato da tutti i contribuenti che, alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo (tassa automobilistica), risultano possessori di veicoli con potenza superiore ai 185 kW. Per possessori si intendono: i proprietari; gli usufruttuari; gli acquirenti con patto di riservato dominio; gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico).

veicoli interessati, essendo quelli di potenza superiore a 185 kW, saranno, quindi, quelli di grossa cilindrata quali berline di lusso, auto sportive e grandi Suv.

Per verificare se la proprio auto è soggetta o meno all’addizionale erariale sulla tassa automobilistica basta controllare sul libretto di circolazione il valore della potenza del motore, espresso in kW.

In caso di prima immatricolazione, il superbollo è dovuto per intero senza alcun ragguaglio ai mesi di possesso o detenzione, mentre il bollo auto ordinario viene versato per un numero variabile di mesi, in base a quanti mesi effettivi intercorrono dall’immatricolazione alla prima scadenza.

VEICOLI ASSOGGETTATI AL SUPER BOLLO

Il super bollo deve essere pagato per le auto iscritte al PRA (pubblico registro automobilistico).

Per tale ragione, il superbollo non è dovuto se: il veicolo è stato venduto prima del 1° gennaio 2018 (nel caso di specie) mediante la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata con firme autenticate; il veicolo può fruire di un regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilista, come nel caso delle esenzioni disposte dall’art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), tra le quali si ricordano l’esenzione spettante per gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelle per i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato; il veicolo per il trasporto promiscuo di persone è stato consegnato, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi; per tali veicoli, infatti, opera il regime di interruzione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica ai sensi dell’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. Pertanto, per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, anche l’addizionale erariale non dovrà essere corrisposta e ritornerà dovuta al termine del periodo di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione; il veicolo è classificato come “storico” (cioè sono decorsi almeno 30 anni dalla sua costruzione), in quanto, come tale, gode dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disposta dall’art. 63 della Legge n. 342/2000.

CALCOLO DEL SUPER BOLLO

ll super bollo è pari a 20 Euro per ogni kw superiore alla soglia (185 kW), pertanto per esempio: nel caso di un’autovettura con potenza pari a 250 kW, l’importo da versare sarà pari a € 1.300: (250-185) = 65 --> 65 × 20 = € 1.300; nel caso di un’autovettura con potenza pari a 200 kW, l’importo da versare sarà pari a € 300: (200-185) = 15 --> 15 × 20 = € 300.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente, sul suo sito internet, un calcolatore del super bollo, per agevolare i contribuenti.

Si tenga conto, inoltre, che è prevista riduzione graduale del superbollo in base all’età (data di costruzione) del veicolo, in particolare: dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 60% (12 € per ogni kW eccedente i 185 kW); dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 30% (6 € per ogni kW eccedente i 185 kW); dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 15% (3 € per ogni kW eccedente i 185 kW); dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo non è più dovuto.

Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. L’anno di costruzione si presume coincidente con l’anno di immatricolazione, salvo prova contraria.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO

Per le modalità ed i termini di versamento si deve fare riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07.10.2011, attuativo dell’art. 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011.

In particolare, il versamento del superbollo dovrà essere eseguito contestualmente al pagamento del bollo ordinario.

Secondo quando disposto dall’art. 2 del D.M. 07.10.2011, le modalità di pagamento sono quelle previste dall’art. 17 del D.lgs. n. 241/97, ovvero dovrà essere utilizzato il modello “F24 elementi identificativi”, senza però possibilità di compensazione.

Per il versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011: “3364”: Addizionale erariale alla tassa automobilistica; “3365”: Sanzione – addizionale erariale alla tassa automobilistica; “3366”: Interessi – addizionale erariale alla tassa automobilistica.

Il modello F24 dovrà essere compilato indicando:

_ nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;

_ nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli importi a debito versati: la lettera A, nel campo “TIPO”; la targa del veicolo nel campo “ELEMENTI IDENTIFICATIVI”; il codice tributo nel campo “CODICE”; l’anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo “ANNO DI RIFERIMENTO” (per i soggetti con bollo scaduto a dicembre 2016, nel campo “anno di riferimento” andrà inserito l’anno 2017). L'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale comporterà l'applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato , oltre che dei relativi interessi.


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