LA DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO NEL 2018
Con la Legge di Bilancio 2018 state prorogate di un anno le detrazioni fiscali al 65% per interventi di efficienza energetica previste all’articolo 14 del DL 63/2013. L'agevolazione, come noto, consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi); l'installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Ecco un riepilogo della detrazione, alla luce delle ultime modifiche effettuate con la Legge di Bilancio 2018.
D.1. QUANDO SPETTA LA DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO?
R.1. In generale la detrazione è riconosciuta per:
_ l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi: devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;
_ gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;
_ l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
_ gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
D.2. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO? R.2. Per ottenere la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici:
_ il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale. Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori);
_ bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica;
_ è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari;
_ per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato.
Non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica) per: le spese sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari; gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione.
D.3. COME FUNZIONA LA DETRAZIONE PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER IL 2018?
R.3. La detrazione al 65% spetta anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di: sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto; l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.
D.4. QUAL È LA NOVITÀ PER GLI INFISSI E LE SCHERMATURE SOLARI PER IL 2018?
R.4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari la detrazione è ridotta al 50%. La novità è stata introdotta con il comma 3 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018.
D.5. IN COSA CONSISTE LA NUOVA DETRAZIONE PER I MICRO-COGENERATORI?
R.5. Con la Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una nuova detrazione del 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, per le spese: sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) , pari almeno al 20%.
D.6. LA DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO SI APPLICA ANCHE AI LAVORI CONDOMINIALI?
R.6. Sì. La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La legge di stabilità 2018 ha prorogato tale agevolazioni fino alle spese sostenute entro il termine del 31 dicembre 2021. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione sale: al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio; al 75% nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva.
L’importo complessivo della spesa non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.
D.7. E' POSSIBILE CEDERE IL CREDITO D'IMPOSTA GENERATO DALLA DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO?
R.7. Sì. Si segnala inoltre che, in sede di conversione in legge del DDL è stata modificata la possibilità di cedere il credito d’imposta. I beneficiari dell'agevolazione possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari.
In particolare nella Legge di bilancio 2018 viene estesa tale possibilità per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, anche se effettuati sulla singola unità immobiliare.
Solo i contribuenti che si trovano nella no tax area possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.