Comunicazione spese sanitarie entro il 31 gennaio
Entro il 31 gennaio 2018 i soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel 2017.
Il 28 febbraio scade invece il termine per i veterinari.
Lo scopo è permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.
PREMESSA
Nel 2015 ha debuttato la dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta della dichiarazione che l'Agenzia delle Entrate precompila utilizzando: le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta.
Dal 2016 (modello 730/2016 - redditi 2015) nella dichiarazione precompilata sono confluiti anche i dati delle spese sanitarie registrate con il sistema "Tessera Sanitaria".
Per permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare la dichiarazione precompilata, con i dati delle spese sanitarie, è stato introdotto l'obbligo - per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie - di trasmettere al sistema tessera sanitaria i relativi dati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento. Pertanto per il periodo compreso dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il termine scade il 31 gennaio 2018.
IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TS
La trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria prevede questi 3 passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria - TS i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (ricevute di pagamento, scontrini fiscali, ticket, servizi erogati dalle farmacie) entro il 31.01 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese da parte del contribuente; successivamente, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata; infine, il Mef - Sistema Tessera sanitaria - fornirà alle Entrate i dati dal 1° marzo ma solo in forma aggregata.
A partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare il dettaglio delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata sul sito dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita area autenticata.
SOGGETTI TENUTI A TRASMETTERE I DATI AL SISTEMA TS
Sono tenuti ad inviare i dati sanitari dei contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari (accreditate e non); farmacie pubbliche e private; parafarmacie; medici chirurghi e odontoiatri iscritti all’albo; veterinari iscritti all’albo; psicologi iscritti all’albo; infermieri iscritti all’albo; ostetriche iscritti all’albo; tecnici sanitari di radiologia medica iscritti all’albo; ottici che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute.
Sono esclusi dalla trasmissione dei dati tutti coloro che non rientrano in questo elenco come fisioterapisti, logopedisti, podologi , negozi di sanitari, ecc.
Particolare attenzione meritano i veterinari in quanto pur essendo iscritti all’albo, non devono comunicare i dati delle spese sostenute per animali: non “da compagnia”; non detenuti per la pratica sportiva; destinati all'allevamento; destinati alla riproduzione; destinati al consumo alimentare; allevati/detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole; utilizzati per attività illecite.
I DATI DA INSERIRE NEL FILE CREATO DAL STS
I dati da trasmettere sono sostanzialmente: quelli relativi alle spese sanitarie così come riportate sul documento fiscale (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa); quelli relativi agli eventuali rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
Si ricorda che per effettuare l’invio dei dati è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al STS.