Il modello Iva 2018
Con Provvedimento n. 10581 del 15 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA 2018 ed il modello IVA BASE 2018 con le relative istruzioni.
Tali modelli dovranno essere presentati soltanto in modalità autonoma entro il 30 aprile 2018 (art. 8, comma 1 del D.P.R. 322/98).
Si ricorda, infatti, che dall’anno scorso la dichiarazione IVA non è più possibile presentarla in forma unificata con la dichiarazione dei redditi. Nella tabella che segue si illustrano le principali novità introdotte al modello di dichiarazione IVA/2018.
LE NOVITÀ DEL FRONTESPIZIO
Nel frontespizio è stato soppresso il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”.
Tale intervento si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate all’art. 73 del D.P.R. n. 633/72 dalla Finanziaria 2015 in base alle quali non è più previsto che la società controllante deve sottoscrivere la dichiarazione delle controllate.
LE NOVITÀ DEL QUADRO VE
Nel quadro VE è stato ridenominato il rigo VE38: da “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter”; a “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”. Tale nuova denominazione del rigo è data dall’estensione dello split payment operata dal D.L. n. 50 del 2017 (dal 1° luglio 2017) nei confronti di alcune categorie di società, e non delle sole pubbliche amministrazioni.
LE NOVITÀ DEL QUADRO VJ
Nel quadro VJ sono state apportate due differenti modifiche.
La prima delle due riguarda la soppressione del rigo VJ12 del modello IVA 2017, previsto per gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti. Infatti, tale disciplina è stata abolita dal 1° gennaio 2017.
La seconda modifica riguardante il quadro VJ riguarda – come per il quadro VE - la ridenominazione del rigo VJ18 in “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”.
Tale nuova denominazione, come già anticipato nel quadro VE, è data dall’estensione dello split payment operata dal D.L. n. 50 del 2017 (dal 1° luglio 2017) nei confronti di alcune categorie di società, e non delle sole pubbliche amministrazioni.
Infine, nelle istruzioni relative al rigo VJ2, che riguarda le operazioni di estrazione dei depositi IVA, viene specificata l’esclusione delle operazioni per le quali l’IVA è assolta dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all’estrazione. Infatti, tale novità è stata introdotta dal D.L. 193 del 2016 ed è applicabile dal 1° aprile 2017.
LE NOVITÀ DEL QUADRO VH
Il quadro VH è quello che porta le maggiori novità quest’anno. Il quadro VH sarà compilato solo nel caso in cui si intendano inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o inesatti relativi alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (R.M. n. 104 del 28 luglio 2017).
Infatti, come indicano le istruzioni al modello IVA 2018, qualora sia necessario procedere alla compilazione del quadro, andranno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.
Di seguito un riepilogo dettagliato delle novità del quadro.
E’ stata data indicazione del mese in relazione ad ogni rigo del quadro e sono stati introdotti specifici righi (VH4, VH8, VH12 e VH16) dove devono essere indicate le risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali.
Inoltre, è stata introdotta anche la casella 4 “Liquidazione anticipata” che deve essere barrata da parte dei soggetti con liquidazioni mensili / trimestrali che hanno anticipato la liquidazione trimestrale al fine di compensare il saldo della liquidazione dell’ultimo mese del trimestre.
Il rigo per l’acconto IVA (VH17 e non più VH13) tiene conto delle speciali modalità di assolvimento con il metodo “storico” per i soggetti destinatari dello split payment.
E’ stata introdotta in corrispondenza dei righi da VH1 a VH16 la casella 3 “Subfornitori”, riservata ai soggetti che hanno effettuato il versamento dell’IVA derivante da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche. Tale casella andrà barrata qualora tutta o parte dell’IVA a debito del mese/trimestre di riferimento sia stata versata trimestralmente senza applicazione degli interessi dell’1%.
Infine, è stato soppresso il campo “Ravvedimento” presente nel modello IVA 2017.
IL NUOVO QUADRO VM
Nella dichiarazione IVA 2018 è stato introdotto un nuovo quadro – quadro VM – che riguarda la Sezione II del quadro VH del modello IVAA 2017. E’ la sezione denominata “Versamenti immatricolazione auto UE”, nel quale andranno indicati i versamenti effettuati per la prima cessione interna di veicoli oggetto di acquisti intra UE.
LE NOVITA' DEL QUADRO VL
Nel quadro VL sono stati soppressi alcuni righi del modello IVA 2017: VL 24 “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi”: in tale rigo era necessario indicare l’ammontare dei versamenti effettuati nell’anno relativi ad immatricolazioni di autovetture destinate ad essere cedute in anni successivi; VL 29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”: in tale rigo era necessario indicare il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento; VL 31 “Versamenti integrativi d’imposta”: in tale rigo era necessario indicare il totale dei versamenti integrativi, relativi all’anno, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi relativi ad operazioni già annotate nei registri, con esclusione delle somme pagate per interessi e sanzioni e la maggior detrazione IVA per l’acquisizione di beni ammortizzabili.
Date le soppressioni di cui sopra, sono stati rinumerati i righi del quadro ed introdotte le seguenti novità: Introduzione del nuovo rigo VL 27 “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto”: in tale rigo sarà necessario indicare i crediti d’imposta che sono utilizzati nelle liquidazioni periodiche IVA e per l’acconto; Introduzione del nuovo rigo VL 28 “Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto”: in tale rigo sarà necessario indicare i crediti utilizzati nell’anno 2017 dall’ente o società dichiarante, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351 del 2001; Introduzione del nuovo rigo VL 29 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno”: in tale rigo sarà necessario indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario; Introduzione del nuovo rigo VL 30 “Ammontare IVA periodica”: tale rigo, composto da tre campi, dovrà essere compilato per indicare, nel campo 2 l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta; nel campo 3, invece, dovrà essere indicato il totale dei versamenti periodici. Infine, nel campo 1 si dovrà indicare il maggiore tra l’importo del campo 2 e del campo 3.
LE NOVITA' DEL QUADRO VX
Nel quadro VX sono stati inseriti i righi VX7 e VX8 per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’IVA dovuta o dell’IVA a credito da trasferire alla controllante.
Si segnala che in materia di rimborsi IVA, è previsto, in favore di coloro che hanno aderito al regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture per il 2017, uno specifico codice (numero “12”) da indicare nel campo 3 del rigo VX 4, per accedere ai rimborsi senza il rispetto delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel campo 4 dello stesso rigo VX 4, il nuovo codice “9” consente ai soggetti in regime opzionale di richiedere l’esecuzione prioritaria del rimborso.
Infine, attraverso l’indicazione del codice “5” nel campo 7 del rigo VX 4, è possibile per i soggetti “minori” ex art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 indicare l’esonero dalla garanzia (o dal visto di conformità) per l’esecuzione dei rimborsi.
LE NOVITÀ DEL QUADRO VO
Nel quadro VO è stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell’opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Nel rigo VO34 è stata eliminata la casella 3.
IL NUOVO QUADRO VG
Nella sezione 1 e nella sezione 2 sono stati eliminati i campi relativi all’indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale.
Inoltre, nei righi da VG2 a VG4 della sezione 1 sono stati introdotti il campo 3 “Ingresso” e il campo 4 “Fuoriuscita” per comunicare l’ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata.
Infine, è stata introdotta la sezione 3 “Revoca” per comunicare l’esercizio della revoca della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
NUOVE ISTRUZIONI QUADRO VF
E’ necessario segnalare che nella versione definitiva delle istruzioni sono cambiate le regole del quadro VF. Infatti, sono state modificate le indicazioni fornite fino all’anno scorso in relazione alle operazioni da indicare in tale quadro. Tale modifica si è resa necessaria a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 relative alla detrazione dell’IVA.
La versione in bozza delle istruzioni prevedeva che nel quadro dovevano essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati ed importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti da fatture e bollette doganali di importazione annotate nell’anno 2017 sul registro degli acquisti di cui all’articolo 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.
Nella versione definitiva non c’è più il riferimento all’anno 2017, ciò in quanto ricordiamo, per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che i documenti siano annotati nel registro anteriormente all’esercizio del diritto alla detrazione che deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’imposta è diventata esigibile.
Questo comporta una particolarità nella gestione delle fatture relative al 2017 ricevute nel 2018: le fatture relative ad acquisti del 2017, ricevute entro il 16 di gennaio da parte dei contribuenti mensili, e registrate con riferimento al 2017, hanno partecipato alla liquidazione e al versamento dell’imposta relativa al mese di dicembre 2017 da effettuarsi entro il 16 di gennaio 2018. Per i contribuenti trimestrali slitta al 16 marzo 2018; le fatture relative ad acquisti del 2017, ricevute oltre il 16 di gennaio devono essere registrate nel registro acquisti con riferimento al 2017 e la relativa imposta va portata in detrazione entro il 30 aprile 2018, in sede di dichiarazione IVA annuale.
A livello operativo, quindi, per coloro che effettuano le liquidazioni mensilmente, si dovrà procedere da oggi a registrare le fatture in un apposito sezionale (relativo alle fatture 2017) nel registro IVA acquisti 2018 ovvero nel registro IVA principale adottando uno specifico codice che determini l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa al 2017.
In tali casi, la detrazione non sarà operata nelle liquidazioni periodiche (né comunicata nella comunicazione delle liquidazioni periodiche del 28 febbraio 2018) ma esclusivamente utilizzando il quadro VF della dichiarazione IVA 2018.