MODELLI INTRASTAT 2018
Con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate, l’Istat e le Dogane hanno dato attuazione alle semplificazioni dei modelli Intrastat, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, prevedendo l’abrogazione del Modello INTRA-2 degli acquisti di beni e servizi, lasciando esclusivamente l’obbligo di segnalazione mensile dei dati statistici con innalzamento delle soglie di riferimento per i Modelli INTRA-2 (acquisti di beni e servizi) e INTRA-1 bis (cessioni di beni).
Si ricorda che gli elenchi riepilogativi Intrastat, con particolare riferimento ai modelli INTRA-2 degli acquisti di beni e servizi, sono stati oggetto di una caotica revisione dell’adempimento, che ha portato: ad un’iniziale abrogazione del modello con decorrenza dal 1° gennaio 2017 (articolo 4, Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, conversione in Legge del DL 193/2016); e alla successiva reintroduzione del modello a pochi giorni dalla prima scadenza prevista per l’invio dei dati di gennaio 2017.
D.1. QUALI ERANO LE REGOLE PER I MODELLI INTRASTAT IN VIGORE FINO AL 31.12.2017?
R.1. I soggetti passivi IVA nazionali che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea o cessioni intra-UE di beni e servizi, devono compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat indicando tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.
Il modello deve essere compilato dai soggetti passivi IVA nazionali con le seguenti periodicità: Trimestralmente - dai soggetti IVA che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; Mensilmente - in tutti gli altri casi.
I soggetti trimestrali sono tenuti alla compilazione della sola parte fiscale mentre i soggetti mensili devono compilare anche la parte statistica del modello.
D.2. QUALI SONO I DATI CHE DEVONO ESSERE COMPILATI NEI MODELLI INTRASTAT?
R.2. La prima parte dei modelli Intrastat è costituita dalla parte fiscale, caselle da 1 a 5 o da 1 a 6 (codice ISO Stato membro e vat number della controparte, valore in euro e in valuta per gli acquisti da Paesi che non aderiscono all’euro e natura della transazione solo per operazioni triangolari).
Le caselle successive sono dedicate alla parte statistica (natura della transazione, codice nomenclatura della merce, peso, codice ISO Paese di provenienza, destinazione e origine), caselle da 5 a 13 o da 6 a 15. Nella parte statistica gli elementi relativi a valore statistico, condizioni di consegna e modalità di trasporto sono richiesti solo ai soggetti che effettuano acquisti e cessioni di beni per un valore annuo superiore a 20 milioni di euro.
D.3. QUALI SONO LE SEMPLIFICAZIONI DAL 2018 PER L'INTRA2-BIS?
R.3. Dal 1° gennaio 2018 il modello INTRA 2-bis degli acquisti di beni viene notevolmente semplificato.
La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni diventa obbligatoria, ai soli fini statistici, per i soggetti IVA tenuti alla presentazione mensile, che effettuano acquisti per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 200.000 euro, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Tutti gli altri contribuenti sono esonerati della compilazione del Modello INTRA 2-bis in quanto assolvono l’obbligo mediante altri adempimenti, quali lo spesometro (art 21 del D.L. n. 78/2010), ovvero la trasmissione telematica delle operazioni IVA (articolo 1 del DLgs. n.127/2015).
Le semplificazioni dei modello INTRA, operative dal 2018, riducono il numero dei soggetti destinatari dell’adempimento ma non hanno alcun impatto sulle regole di compilazione preesistenti. Così ad esempio, se anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, le operazioni devono essere ricomprese negli elenchi con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse (art. 50, comma 7, del DL n. 331/1993).
Resta inoltre invariato l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRA relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, con le medesime scadenze, ossia entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento. Allo stesso modo resta obbligatorio segnalare eventuali rettifiche degli elenchi aventi periodi di riferimento antecedenti.
D.4. QUALI SONO LE SEMPLIFICAZIONI DAL 2018 DEL MODELLO INTRA2-QUATER ?
R.4. Dal 1° gennaio 2018 il modello INTRA 2-quater riferito alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE viene notevolmente semplificato.
La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi ricevuti diventa obbligatoria, ai soli fini statistici, per i soggetti IVA tenuti alla presentazione mensile, qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Tutti gli altri contribuenti sono esonerati della compilazione del Modello INTRA 2-quater in quanto assolvono l’obbligo mediante altri adempimenti, quali lo spesometro (art 21 del D.L. n. 78/2010), ovvero la trasmissione telematica delle operazioni IVA (articolo 1 del D.Lgs. n.127/2015).
Viene infine introdotta un’ulteriore semplificazione riguardante la compilazione del campo “Codice Servizio”: si riduce livello di dettaglio richiesto con il passaggio dal codice CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre, portando ad una riduzione del 50% dei codici CPA attualmente in uso.
Le nuove soglie da rispettare per la compilazione dei modelli Intrastat restano soglie da monitorare autonomamente, ossia un soggetto passivo IVA nazionale potrebbe esser tenuto alla compilazione anche solo di uno dei modelli INTRA di riferimento.
Il superamento della soglia di riferimento comporta l’onere della segnalazione Intrastat a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento.
D.5. QUALI SONO LE SEMPLIFICAZIONI DAL 2018 DEL MODELLO INTRA1-QUATER?
R.5. Dal 1° gennaio 2018 il modello INTRA 1-quater dei servizi resi resta un adempimento obbligatorio.
La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi in ambito comunitario resta pertanto vincolata ai limiti preesistenti.
È stata introdotta un’unica semplificazione con riferimento al “Codice Servizio” che prevede il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto nei codici CPA, con passaggio del codice da 6 cifre a 5 cifre.
Le fatture di acconto riferite a prestazioni di servizi generiche attive, ai fini Intrastat assumono rilevanza al momento dell’incasso del corrispettivo o dell’emissione del documento.
Si segnala un disallineamento tra le previsioni dell’art. 13, comma 4-ter DL 244/2016, che sembrava voler disporre l’abrogazione anche per il modello INTRA 1-quater dei servizi resi, e le disposizioni del provv. 194409/2017 che ha invece mantenuto in vigore tale modello.
D.6. QUALI SONO LE SEMPLIFICAZIONI DAL 2018 DEL MODELLO INTRA1-BIS?
R.6. Dal 1° gennaio 2018 il modello INTRA 1-bis delle cessioni di beni resta un adempimento obbligatorio, con l’introduzione di alcune semplificazioni.
L’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA 1-bis diventa obbligatoria solo per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del DM 22 febbraio 2010, che hanno effettuato in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
Diminuisce, pertanto, la platea dei soggetti mensili tenuti alla presentazione statistica.
Le fatture di acconto riferite alle cessioni intracomunitarie di beni, ai fini Intrastat non assumono alcuna rilevanza: è sempre necessario avere la fatturazione e la relativa movimentazione del bene.