Spesometro entro il 6 aprile 2018
L'art. 21 del D.l. 78/2010 prevede l'obbligo, per i soggetti IVA, di inviare telematicamente i dati delle fatture emesse/ricevute, delle bollette doganali e delle relative note di variazione (c.d. spesometro).
L'invio deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre tuttavia, per il 2017, la cadenza è semestrale, secondo una deroga concessa dal legislatore. L'invio dei dati relativi al:
- 1° semestre, è scaduto il 16.10.2017;
- 2° semestre, è stato fissato al 6.4.2018, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 29190 del 05.02.2018.
Entro la stessa data del 06.04.2018 è possibile porre rimedio a errate comunicazioni relative allo spesometro del 1° semestre 2017, senza incorrere in sanzioni.
Con lo stesso provvedimento n. 29190 del 5.2.2018 sono state recepite le semplificazioni previste dal decreto collegato alla Finanziaria 2018.
Di seguito un riepilogo dell'adempimento, in vista della prossima scadenza.
SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati dall'adempimento i produttori agricoli che operano in regime di esenzione dal versamento dell’Iva (ex art. 34, co. 6, DPR 633/72) situati nelle “zone montane” di cui all’art. 9 del DPR 601/73. Si tratta dei produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici; questi, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
Nella Risoluzione 105/E del 28.07.2017 1l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per individuare i soggetti esonerati:
_ occorre fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni su cui viene svolta l'attività agricola, e non quelli in cui i soggetti hanno il domicilio fiscale;
_ non è necessario che lo svolgimento dell'attività in tali terreni sia esclusiva, pertanto rientrano nell'esonero anche coloro che esercitano l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane;
e con la circolare 1/E del 07.02.2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
_ gli agricoltori situati in zone diverse da quelle montane sono obbligati ad inviare i dati dello spesometro. A tali soggetti tuttavia è chiesto di inviare solo i dati relativi alle operazioni attive, ossia quelli delle autofatture emesse dagli acquirenti, la cui copia deve essere consegnata al produttore agricolo;
_ gli agricoltori che hanno optato per l'applicazione ordinaria dell'IVA devono effettuare l'invio dello spesometro.
Autorevole dottrina ha ritenuto, poi, che sia i minimi che i forfettari siano esonerati dall’adempimento in esame (in quanto lo stesso deriva dal “vecchio” spesometro). La Circolare 1/E/2017 ha poi confermato tale parere.
Nella Circolare 1/E/2017 è stato chiarito inoltre che le Amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 2 L. 196/2009) e le Amministrazioni autonome non sono tenute all'invio dei dati in quanto tali informazioni sono automaticamente acquisite dall'Agenzia tramite il Sistema di Interscambio Sdl. L'esonero, tuttavia, non riguarda l'invio dei dati delle fatture/note di variazione emesse dagli enti nei confronti dei soggetti diversi dalle PA, che non sono state trasmesse tramite il sistema Sdl. Il D.l. 148/2017 all'art. 1-ter ha previsto poi l'esonero per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 162/2001 dall'invio dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
DATI DA INVIARE
La comunicazione dei dati deve avvenire in modalità analitica e deve comprendere i seguenti elementi: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; la data e il numero della fattura; la base imponibile; l’aliquota applicata; l’imposta; la tipologia dell’operazione.
A seguito della semplificazione effettuata dal D.l. 148/2017, è possibile indicare solo la partita Iva/codice fiscale, per quanto riguarda i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'operazione, evitando quindi di riportare la denominazione/nome cognome e indirizzo della sede. Questa semplificazione è una scelta del contribuente, che può comunque continuare ad indicare tutti i dati, nel caso ciò fosse più agevole.
I dati da indicare riguardano le: fatture emesse; fatture/bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA, comprese quelle ricevute dai contribuenti minimi/forfetari; note di variazione.
Non devono essere comunicati, invece, i dati relativi agli altri documenti come per esempio le schede carburante, o quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale.
La comunicazione va predisposta secondo il principio di competenza, quindi per le fatture emesse conta la data di emissione mentre per quelle ricevute la data di registrazione. Fanno eccezione gli autotrasportatori che possono differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo, per essi rileva la data di annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse. A seguito delle semplificazioni attuate dal D.l. 148/2017, per le fatture di importo inferiore a 300 Euro è possibile indicare, anziché i dati di ogni singola fattura, i dati relativi al documento riepilogativo, comunicando: partita Iva del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse; partita Iva dell'acquirente/committente per il documento riepilogativo degli acquisti; la data e il numero del documento riepilogativo; l'ammontare dell'imponibile complessivo e dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
MODALITA' DI INVIO
L'invio dello spesometro deve essere effettuato telematicamente, tramite un file XML che deve essere firmato digitalmente o, in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, sigillato elettronicamente. L'invio può essere effettuato secondo una di queste modalità: un file in formato XML contenente i dati relativi ad una o più fatture emesse anche verso più cessionari/committenti oppure a una o più fatture ricevute anche da più cedenti/prestatori; un file in formato compresso ZIP contenente uno o più file del tipo Xml sopra descritto.
Il file può essere trasmesso con: un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva); un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop); un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP; un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizo “Fatture e corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.
L'esito dell'elaborazione del file da parte del Sistema Ricevente avverrà attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file. Il file potrà avere i seguenti codici: ES01, file validato; ES02, file validato con segnalazione; ES03, file scartato.
SANZIONI
In caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di €.1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è “ridotta” alla metà per ciascuna fattura, con un massimo di €.500, nel caso in cui la comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto. Non opera il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
Il collegato alla finanziaria 2018 (D.l. 1458/2017) ha previsto la non applicazione delle sanzioni per l'errata trasmissione dello spesometro relativo al 1° semestre 2017 (scaduto il 16.10.2017) purché i dati corretti siano inviati entro il 06.04.2018, come chiarito con il Provvedimento del 05.02.2018.