Bonus Accise entro il 30.04
Entro il prossimo 30 aprile gli autotrasportatori devono presentare un'apposita dichiarazione per fruire ottenere il rimborso o la compensazione delle accise del gasolio consumato tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018 dell’anno. Si ricorda, infatti, che a seguito delle modifiche apportate al D.p.r. 277/2000, dall'art. 61 del D.l. 1/2012, il termine di presentazione della dichiarazione è diventato "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare".
L’importo che si può recuperare è di € 214,18 per mille litri.
Hanno diritto al beneficio i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate, i consumi vanno documentati con fattura (con scheda carburante solo per gli esercenti trasporto di persone).
Per chi volesse effettuare la compensazione con modello F24 (fino al 31 dicembre 2018), il codice tributo da utilizzare è 6740. E’ possibile, in alternativa, richiedere l’accredito direttamente sul proprio conto corrente.
BENEFICIARI
Il beneficio fiscale spetta per:
_ l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da: persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
_ l'attività di trasporto persone svolta da: enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.lgs. 422/1997 e alle relative leggi regionali di attuazione; imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.lgs. 285/2005; imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.lgs. 422/1997; imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento CE n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009;
_ l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Per comprovare i consumi di gasolio ai fini del beneficio in oggetto è necessario conservare: la relativa fattura d'acquisto per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci; la scheda carburante per i soggetti esercenti le attività di trasporto di persone.
Si ricorda che dal 2016 (per effetto dell'art. 1 comma 645 della L. 208/2015) l'agevolazione è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno Euro 3, sono esclusi quindi quelli di categoria Euro 2 o inferiore.
IMPORTI RIMBORSABILI
Il beneficio fiscale è pari ad Euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1°gennaio e il 31 marzo 2018, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis della Tabella A.
DICHIARAZIONE
La dichiarazione si compone delle seguenti parti:
_ frontespizio, per l’indicazione dei: Denominazione dell’Ufficio delle Dogane dove verrà presentata la dichiarazione; dati Impresa (il tipo esercente, il codice attività e l’eventuale paese comunitario vanno selezionati dalle liste precaricate sul frontespizio. Gli esercenti attività di trasporto persone provvederanno a contrassegnare il campo relativo agli estremi della licenza con l’inserimento della dicitura “trasporto passeggeri”); dati contabili di riepilogo relativi ai litri consumati e all'importo a credito spettante nel periodo d’imposta; modalità prescelta di fruizione del credito tra le seguenti: o compensazione Mod.F24; o rimborso, in questo caso devono essere indicate le Coordinate Bancarie Europee.
_ quadro A-n dove occorre inserire per ogni autoveicolo: numero di targa (obbligatorio); titolo di possesso (obbligatorio): o A = proprietà; o B = locazione con facoltà di compera (leasing); o C = locazione senza conducente; data inizio possesso (nel formato ggmm, ad esempio per indicare il 5 Marzo digitare 0503). Se non viene inserito nessun valore viene considerata la data inizio del trimestre di riferimento; data fine possesso (nel formato ggmm). Se non viene inserito nessun valore viene considerata la data fine del trimestre di riferimento; numero fatture; numero schede (da compilare solo nel caso di trasporto persone); litri consumati (obbligatorio): dopo aver inserito il numero di litri consumati, spostandosi nel campo successivo con il tabulatore o con la freccia, il programma calcola automaticamente l’ “importo” in base all’aliquota prevista dalla normativa; chilometri percorsi (obbligatorio): indicare i chilometri registrati nel contachilometri alla fine del trimestre; importo (vedi voce “litri consumati”). L’importo, anche se calcolato automaticamente dal programma, può essere variato.
_ quadro B, devono essere indicati i dati dei distributori privati di carburante collegati con serbatoio/i avente/i capacità globale superiore, o inferiore a 10 mc.;
_ quadro C, per l’indicazione dei dati di dettaglio di eventuali altri automezzi esclusi dal beneficio e riforniti presso i depositi di cui al quadro B.
SCADENZA INVIO DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere inviata entro il prossimo 30 aprile in relazione ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018 dell’anno. Si ricorda, infatti, che a seguito delle modifiche apportate al D.p.r. 277/2000, dall'art. 61 del D.l. 1/2012, il termine di presentazione della dichiarazione è diventato "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare".
Pertanto le scadenze sono le seguenti: 30.04.2018 per il 1° trimestre 2018 (gennaio-marzo); 31.07.2018 per il 2° trimestre 2018 (aprile-giugno); 31.10.2018 per il 3° trimestre 2018 (luglio-settembre); 31.01.2018 per il 4° trimestre 2018 (ottobre-dicembre).
SOFTWARE DI COMPILAZIONE
Sul sito internet dell'Agenzia delle dogane, è disponibile il software aggiornato che consente di compilare e stampare l'apposita dichiarazione relativa al primo trimestre 2018.
Il software consente di predisporre un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti dal 1° al 30 aprile devono:
_ trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I. In tal caso gli utenti devono prima di tutto richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito all’indirizzo internet dell'agenzia delle dogane;
_ presentare presso gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli su un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) unitamente alla relativa stampa debitamente sottoscritta, per i soggetti che non si avvalgono del servizio telematico. Gli uffici competenti alla ricezione delle dichiarazioni sono: per le imprese nazionali, l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale o alla principale tra le sedi operative; per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa; per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio delle Dogane di Roma I.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il “Manuale utente” pubblicato reso disponibile dall'Agenzia delle Dogane.
UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE O RIMBORSO
I soggetti che hanno inviato le dichiarazioni, e che hanno scelto di utilizzare l'importo del credito in compensazione, devono: attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso. In sostanza è possibile procedere con la compensazione trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell'Ufficio, oppure mediante un'eventuale comunicazione di "convalida" esplicita da parte dell'Ufficio (se ciò avviene prima della formazione del silenzio-assenso); indicare nel mod. F24 l'importo del credito nella sezione "Erario" con il codice tributo: " 6740" ("Credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori"); utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre il 31 Dicembre 2019; per l'eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31 Dicembre 2019, richiedere il rimborso con apposita istanza al competente Ufficio entro il 30 Giugno 2020, a pena di decadenza.
In alternativa è possibile chiedere il rimborso, e in tal caso sarà necessario indicare nella dichiarazione le coordinate bancarie.
CREDITO D'IMPOSTA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
L'importo del credito, sia quello usato in compensazione che quello residuo, deve essere evidenziato nell'apposita sezione del quadro RU del modello Redditi.
Al credito in esame non si applica il limite di 250.000 Euro previsto dall'art. 1 comma 53 della Finanziaria 2008. Il credito, inoltre, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.