Le novità del Mod. 730/2018
Entro il 23 luglio deve essere presentato il modello di dichiarazione 730/2018 relativo all’anno di imposta 2017. Molte le novità contenute, dalle locazioni brevi, all’art bonus, dal rafforzamento delle detrazioni per le spese di istruzione all’estensione degli alimenti ai fini medici speciali come spese sanitarie detraibili. In questa circolare le novità del modello.
PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2018
La prima novità del modello 730/2018 riguarda i termini di presentazione del modello stesso. Infatti quest’anno anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati, possono presentare il modello 730/2018 entro il 23 luglio 2018. E’ stata così uniformata la scadenza di trasmissione del modello 730 nelle ipotesi di: presentazione diretta da parte del contribuente; di presentazione a un Caf o a un professionista.
Si precisa che il Caf o il professionista deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro: il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, il mancato rispetto delle scadenze previste dalla legge determina l’applicazione delle sanzioni a carico degli intermediari disposte per la tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni.
LOCAZIONI BREVI
Una delle maggiori novità presenti nel modello 730/2018 riguarda le locazioni brevi, dopo le consistenti modifiche introdotte dalla manovra correttiva 2017 (DL 50/2017). In generale, le novità riguardano le locazioni con le seguenti caratteristiche: locazioni di immobili ad uso abitativo; situati in Italia; con durata non superiore ai 30 giorni; stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa; stipulate a partire dal 1° giugno 2017.
La nuova disciplina si applica: nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore; nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
La nuova disciplina prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione siano assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta: è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore; è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo; è a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca; è a titolo d’acconto se non si è optato per la cedolare secca.
Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.
In conseguenza dell’introduzione della nuova normativa cambia anche la tassazione del canone di locazione dell’immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D; il proprietario dell’immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito.
Inoltre, il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2017 va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2017 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2018, la tassazione va rinviata all’anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.
Il nuovo regime fiscale prevede due principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi: la prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell’immobile ricevuto in comodato; la seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.
PREMI DI RISULTATO
Un’altra novità presente nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2018 è l’innalzamento da 2.000 euro: a 3.000 euro del limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata; a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.
Per i contratti stipulati successivamente a tale data l’importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.
Il rigo di riferimento è il C4 del modello 730/2018. In particolare, l’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef (rigo C14).
Il rigo C4 va compilato dai lavoratori dipendenti del settore privato: titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa; che nell’anno d’imposta 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro; in presenza di una Certificazione Unica 2018 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579.
Brevemente, il nuovo sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate: sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 10%; o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile; o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.
Come chiarito nelle istruzioni del modello, possono verificarsi situazioni particolari:
_ il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è: in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conguagliati; in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro);
_ il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2018 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti.
SISMA BONUS
Da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico (cd. sisma-bonus). Tali spese vanno indicate nel modello 730/2018, nella sezione III A- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per: interventi di misure antisismiche; esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; classificazione e verifica sismica degli immobili; le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifichi ubicati: nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2); nelle zone sismiche 3; riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive è prevista una detrazione dall’imposta lorda. La detrazione d’imposta è pari al: 50%; 70% se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; 80% se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Per quanto riguarda l’ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile.
Nel limite di spesa di 96.000 euro non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell’edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65% nei limiti specifici. Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono pari al: 75% se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; 85% se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 mediante: demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti; eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile;
la detrazione dell’imposta che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale è pari al: 75% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Prevista anche una detrazione d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati. In particolare, la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile e spetta a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del 50%. L’importo pari al 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.
Per gli acquisti effettuati nel 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50% dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall’importo delle spese sostenute per l’acquisto va sottratto l’importo del 50% dell’IVA pagata.
ECO BONUS
Sono state rafforzate anche le percentuali di detrazione per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (cd. eco-bonus). L’agevolazione va indicata nel modello 730/2018 sezione VI- SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO. In particolare, la detrazione d’imposta è pari al: 55% per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013; 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017; 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; 75%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015. Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato). Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.
Come chiarito nelle istruzioni del modello, le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione sono: la riqualificazione energetica di edifici esistenti; gli interventi sull’involucro di edifici esistenti; l’installazione di pannelli solari; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; acquisto e posa in opera di schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Per quanto riguarda il modello di dichiarazione dei redditi 730/2018, tali oneri vanno indicati con il codice 18 nel RIGO E8-E10-Altri Oneri.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.
SPESE SANITARIE
Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.
In particolare nel modello 730/2018 al RIGO E1 va indicato l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico. La detrazione, al 19% spetta solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Per coloro che si avvalgono del 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate, si specifica che tale onere va inserito modificando l’importo presente in dichiarazione. Infatti, il sistema Tessera Sanitaria non prevede la trasmissione di tali spese e pertanto le Entrate non dispongono di tale informazione.
ART BONUS
Dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d’imposta anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti: delle istituzioni concertistico-orchestrali; dei teatri nazionali; dei teatri di rilevante interesse culturale; dei festival; delle imprese; dei centri di produzione teatrale e di danza; dei circuiti di distribuzione.
Nel modello 730/2018 tali oneri vanno indicati nel QUADRO G-SEZIONE VII - Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus). In particolare, al RIGO G9 deve essere indicato l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017: a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione; per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose; dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65%. Il credito d’imposta spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.
La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi. Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca; ufficio postale; sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
BORSE DI STUDIO
Da quest’anno sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 ai sensi dell’art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232(Legge di bilancio 2017).
Si ricorda che, per quanto riguarda le borse di studio, sono altresì esenti: le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza dei corsidi perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; le borse di studio corrisposte per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi; per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
5 PER MILLE
Da quest’anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
Si ricorda, che oltre a tale possibilità, il contribuente può destinare una quota pari al 5% della propria imposta alle seguenti finalità: sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all’art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/121997, n.460; finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;finanziamento della ricerca sanitaria; finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza; sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; sostegno degli enti gestori delle aree protette.
La scelta va espressa sul “Modello 730-1” apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell’Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef.
Si precisa che, gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Addizionale comunale all’Irpef: nel rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017” presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella “Fusione comuni”.
In particolare, se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 fino al 1° gennaio 2017 compreso e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, compilare la casella “Fusione comuni” indicando l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017” presente nell’Appendice delle istruzioni del modello.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
Infine, si ricorda che quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà”. Fino allo scorso anno il contributo andava indicato nel rigo C15- Contributo di solidarietà.