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Sara Vetteruti

Beni culturali e reperti archeologici: la proprietà è statale


Sui beni culturali vige una presunzione di proprietà pubblica, con la conseguenza che essi appartengono allo Stato italiano in virtù della legge (legge n. 364 del 1909, regio decreto n. 363 del 1913, legge n. 1089 del 1939, articoli 826, comma 2, 828 e 832 cod. civ.), la cui disciplina è rimastainvariata con l’introduzione del decreto legislativo n. 42 del 2004. Sono fatte salve ipotesi tassativee particolari, nelle quali il privato che intenda rivendicare la legittima proprietà di reperti archeologici deve fornire la relativa, rigorosa prova, dimostrando che: 1) i reperti gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento; 2) i reperti gli siano stati ceduti dallo Stato; 3) i repertisiano stati acquistati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909.

Cass. Sez. III n. 19692 del 7 maggio 2018 (Ud 21 mar 2018) Presidente: Di Nicola Estensore: Cerroni Imputato: Gour Beni Culturali. Presunzione di proprietà statale

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