Amministrazioni pubbliche corresponsabili della violazione del divieto di abbandono
Anche le Amministrazioni pubbliche vanno considerate corresponsabili – con la loro negligenza – dello sversamento dei rifiuti e dunque risultano legittimamente destinatari delle misure previste dall’art. 192, quando nel corso del tempo non abbiano posto in essere alcuna misura, volta ad evitare il degrado dell’area.
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