La segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia
Ai fini della segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia, l’invio della dichiarazione di preavviso, di cui all'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, può essere effettuato tramite l’utilizzo del sistema Postel, non essendo state prescritte dalla citata Delibera forme specifiche. Relativamente alla prova dell’assolvimento dell’onere della spedizione, è sufficiente l’attestazione dell’intermediario finanziario, atteso che quest’ultimo se ne assume la responsabilità ai sensi dell’art. 168 del Codice della Privacy. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 14685 del 13 giugno 2017)
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