Gli spazi urbani dei centri storici sono beni culturali di per sé
Il TAR Veneto Sez. III con decisione n. 927/2018, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ha recentemente evidenziato che beni quali le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, dove rientrino nell’ambito dei Centri Storici (ai sensi dell’art. 10, comma 1 e comma 4, lettera g) del Codice dei Beni Culturali, d. Lgs. 42/2004), «sono qualificabili come “beni culturali” indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art.12». Tale statuizione viene motivata dal fatto che il sistema di tutela dei su citati beni, si fonda su una presunzione normativa di interesse culturale, e tale presunzione è sufficiente a garantire la tutela dettata dal Codice dei beni culturali.
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