Ignorare il vincolo paesaggistico non esclude il dolo
L’elemento psicologico del reato concernente l’esecuzione di opere o lavori su beni paesaggistici eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (previsto ex art. 181, primo comma Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), non può essere escluso dall’ignoranza dell’esistenza del vincolo paesaggistico, in quanto si tratta di «reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprendere un’attività rigorosamente disciplinata dalla legge». Così ha specificato la Cassazione con sentenza n. 48391 del 24 ottobre 2018.
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