Il trasferimento IVA del fondo immobiliare nel caso di cambio di SGR
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta al quesito di come debba essere gestita l’IVA relativa ad un fondo immobiliare, nel caso di sostituzione della SGR. E’ stato sancito il principio generale secondo il quale, in caso di mutamento del gestore (“SGR”) di un fondo immobiliare, la posizione IVA specificatamente riferibile a quel dato fondo si trasferisce dalla precedente SGR alla nuova.
L’Agenzia delle Entrate fonda la propria risposta sul disposto di cui all’art. 36, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), a mente del quale «Ciascun fondo comune di investimento […]costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo».
La separazione tra obbligazioni riferibili alla SGR e al fondo, per come desumibile dall’art. 36 TUF, trova un suo corollario anche nella disciplina IVA. Infatti, l’art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, conv. in L. L. 23 novembre 2001, n. 410, dispone «La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L’imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall’imposta dovuta per l’attività della società […] ed è applicata distintamente per ciascun fondo». Da questo quadro normativo emerge che ogni SGR è tenuta a presentare una dichiarazione IVA “unica”, per sé e per i singoli fondi da essa gestiti, con l’accortezza di indicare separatamente (utilizzando distinti moduli che compongono la complessiva dichiarazione IVA) la posizione IVA (creditoria o debitoria) per sé e per ciascun fondo.