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Barbara Fumagalli

Dichiarazione IVA: attenzione alla data di presentazione del modello 2020


La compensazione orizzontale del credito IVA, ovvero la compensazione tra imposte (e contributi) differenti, per importi superiori a 5.000 euro, necessita della preventiva presentazione della dichiarazione con visto di conformità, e la trasmissione della dichiarazione, almeno dieci giorni prima dell’utilizzo del credito. La compensazione dovrà avvenire attraverso modalità telematiche (canali Entratel o Fisconline).

Si ricorda come la compensazione verticale (imposta da imposta) non sia soggetta a tali vincoli, essa potrà quindi essere effettuata anche per somme superiori ad euro 5.000 senza obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, del decorso dei 10 giorni e del vincolo del visto di conformità. Il visto di conformità deve essere apposto dal professionista che trasmette la dichiarazione, o al più a soggetto a questi riferibile. Sempre il Collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha esteso l’obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva, già previsto per le dichiarazioni IVA e per il credito ad esse correlato, all’utilizzo dei crediti IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive e addizionali di importo superiore a 5mila euro. Anche in questo caso occorrerà attendere il decorso di dieci giorni per potere compensare i crediti e apporre sulle dichiarazioni il visto di conformità. Sono esonerati dall’apposizione del visto, i soggetti che hanno un punteggio ISA superiore ad 8, per il periodo di imposta 2018, per la richiesta a rimborso: di crediti IVA inferiori ad euro 50.000,00; di crediti relativi alle imposte dirette inferiori ai 20.000,00 ( per ciascuna imposta).


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