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barbara.fumagalli

Finanziamenti bancari per le PMI salgono da 25 a 30.000 euro e altre novità

Cambia il Decreto Liquidità con la sua conversione in legge e novità importanti inserite per le imprese, tra queste appunto, la garanzia pubblica al 100% offerta dal Fondo centrale per le Pmi su prestiti fino a 25.000 euro ora aumenta per prestiti fino a 30.000 euro. Ricordiamo che in favore delle piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, il Decreto Liquidità, ha previsto garanzie statali gratuite fino al 100% dell’importo del finanziamento richiesto, purchè sussistano determinati requisiti: inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione; durata del finanziamento fino a 120 mesi (la durata massima passa quindi da 72 mesi a 120 mesi, ovvero 10 anni); un importo concesso non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c) , numeri 1) o 2) , come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro. In altri termini, secondo quanto previsto dalla lett. c) numeri 1 e 2 dell'art. 13, l’importo concesso non può superare, alternativamente: il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; e, comunque, non superiore a 30.000 euro. Altra novità inserita in sede di conversione riguarda l'ampliamento dei soggetti beneficiari della concessione del credito: piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; in sede di conversione anche in favore di associazioni professionali e società tra professionisti; nonché agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata. Infine, sempre in sede di conversione, è stato previsto che il tasso di interesse non possa essere superiore al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%. Per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione.

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