Credito di imposta per locazioni degli enti non commerciali e del terzo settore
Il Decreto Rilancio ha previsto il credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo anche per gli enti del terzo settore; occorre verificare l’uso che tali enti fanno dei locali condotti in locazione, per sapere a quali parametri è necessario attenersi per usufruire della agevolazione. Agli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti spetta un credito di imposta nella misura del 60% delle spese sostenute per le locazioni dei locali destinati alle attività istituzionali. Il credito di imposta spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a certe condizioni. Secondo la norma generale i parametri cui devono attenersi gli esercenti attività commerciali per avvalersi di questa agevolazione sono due: non aver superato nel periodo di imposta precedente (2019) la soglia dei 5 milioni di ricavi o compensi; l’aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente. Per gli enti del terzo settore il discorso cambia poiché essi possono svolgere nel medesimo immobile sia attività commerciale che non commerciale. Occorre allora fare una distinzione e vedere se i locali locati sono utilizzati: in via esclusiva per attività istituzionale; in modo misto anche per attività commerciale. Nel primo caso, la norma stabilisce che non è richiesta la verifica del calo del fatturato ma solamente quella dei non aver superato il limite dei 5 milioni di euro "di flussi reddituali". Nel secondo caso, il credito di imposta sarà attribuito in relazione al canone pagato per le due tipologie di attività e nel rispetto dei differenti requisiti previsti dalla norma. Cioè per la parte di canone corrisposto per l’attività commerciale l’ente dovrà verificare entrambi i requisiti suddetti attingendo ad esempio dai dati fornti ad esempio nel contratto di locazione o in mancanza individuare un criterio oggettivo per la suddivisione del canone, per l'altra invece varrà quanto detto per il caso in cui ricorre la sola attività istituzionale.
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