Bonus vacanze: operativo dal 1° luglio il codice tributo
L’ Agenzia delle Entrate ha reso noto il nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS VACANZE. Il suddetto codice è: “6915” denominato “BONUS VACANZE, recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto, ed utilizzabile da parte del fornitore del soggiorno. Ricordiamo che riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, e che il credito è utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, in con il fornitore dei servizi turistici sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Già il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 aveva disposto le modalità di applicazione del credito specificando quanto segue: il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto richiesto dal cliente tramite un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate; a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24; il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24; il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, al posto della compensazione in F24, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
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