Cessione dei crediti di imposta: le regole nel Decreto Rilancio
Il Decreto Rilancio prevede una sintesi delle modalità di utilizzo dei crediti di imposta anti covid previsti in queste settimane dai vari decreti e utili a fronteggiare la crisi di liquidità di imprese e lavoratori autonomi. L’art 122 rubricato “Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19” stabilisce che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati di seguito, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Le disposizioni suddette si applicano ai seguenti crediti: credito d'imposta per botteghe e negozi; credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi dì protezione. La quota di credito non utilizzata nell'anno NON può essere utilizzata negli anni successivi, e NON può essere richiesta a rimborso. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni e cioè entro il 18 giugno, detterà le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
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