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Paolo Baruffaldi

La Cassazione sull’obbligo di formazione del lavoratore

La Cassazione con la sentenza n. 26813/2020 torna a pronunciarsi in tema di formazione e di sicurezza sul lavoro. La Corte non ammette giustificazioni, che possono derivare dalla scarsa chiarezza delle normative. Pertanto conferma la pena nei confronti del rappresentante legale di una srl, ritenuto responsabile del reato contemplato dagli artt. 37 co. 1 e 55 lett. c) del D.lgs n. 81/2008, per non aver formato adeguatamente il lavoratore. La Corte rileva come non rilevava come non potessero sussistere dubbi in merito alla sussistenza della fattispecie contestata all'imputato. Secondo la Corte infatti, il giudice valutava correttamente i risultati delle verifiche del Dipartimento di prevenzione dopo la denuncia di malattia professionale presentata dalla dipendente. Dall’istruttoria era emerso che il lavoratore, assunto come addetto al magazzino, non avesse ricevuto una formazione adeguata sulle mansioni da svolgere. Si riteneva dunque violato l'obbligo di aggiornamento professionale e il fatto che l'imputato avesse assegnato il lavoratore a mansioni diverse non lo esime da responsabilità. Una volta riscontrata la violazione, al datore veniva imposto di garantire al dipendente una formazione adeguata in relazione alle mansioni da svolgere, chiarendo che l'eliminazione delle violazioni accertate fosse il presupposto per l'ammissione al pagamento di una sanzione amministrativa che, se corrisposta entro 30 giorni, avrebbe condotto all'estinzione della contravvenzione. L'imputato quindi era stato messo nelle condizioni di capire il meccanismo estintivo del reato.

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