Abbandono di rifiuti: l'insorgere della responsabilità penale
La Suprema Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza n. 39430/2018, in tema di abbandono dei rifiuti, ha stabilito che: “L’obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell’abbandono come conseguenza della sua condotta e, nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della colpa, mentre i soggetti destinatari dell’ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare l’ordinanza sindacale per ottenerne l’annullamento o non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell’obbligo”.
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