Contenzioso bancario e onere della prova a "saldo zero"
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione Sezione I, che, con ordinanza 19 luglio 2021 n. 20635 - Pres. Tirelli; Rel. Marulli; Ric. Intesa Sanpaolo S.p.a.; Controric. e ric. inc. Dimitri e altro ha stabilito il seguente principio:
Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a ca- rico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del pe- riodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; posso- no inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non docu- mentato da estratti conto, questi abbia maturato un cre- dito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossi- bile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi venga- no rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza di ta- li dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di do- manda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che for- niscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il de- bito, nell’intervallo temporale non documentato, sia ine- sistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo de- gli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un cre- dito per il cliente stesso. Diversamente si devono elabora- re i conteggi partendo dal primo saldo debitore docu- mentato. (M.Fin.)¶
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