Fallimento e concordato preventivo
Nella disciplina del concordato preventivo non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 - 43 della L. F., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 44, opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo - purché non ricorra l'ipotesi di frode sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, comma secondo - il pagamento effettuato dal debito debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione, quantunque il pagamento venga effettuato successivamente ad essa.
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