Il corrispettivo nel contratto di appalto
La congrutà delle somme chieste dall’appaltatore è spesso al centro del contenzioso.
In particolare la Corte di Cassazione ha stabilito che non assolve l’onere probatorio dell’appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l’abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali
La Cassazione ha quanti stabilito il seguente principio di diritto:
“L’appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l’onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all’entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell’ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa”.
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