Il dolo nel reato di bancarotta
La sentenza n. 2483/2021 della Cassazione, sezione penale, ha chiarito che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, i quali rappresentano meramente gli eventi dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, ma devono ricercarsi circostanze di fatto ulteriori, in grado di chiarire la ratio degli eventi al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di recare pregiudizio ai creditori o della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di recare un pregiudizio alle ragioni dei creditori.
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