L’indennità di trasferta del lavoratore
La Corte di Cassazione si è occupata dell’indennità di trasferta del lavoratore. In particolare ha stabilito che l’indennità di trasferta e chilometrica spettano al lavoratore anche se la nuova sede di lavoro è più vicina all'abitazione di residenza dello stesso.
Ha altresì sancito che l'indennità chilometrica e di trasferta devono essere corrisposte ogni qualvolta il lavoratore sia assegnato, anche temporaneamente, a una sede diversa, da intendersi come confine della sede di lavoro e in caso di avvicinamento alla residenza, se la sede di nuova assegnazione si trova a più di venti chilometri da quella abituale.
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