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L’indennità di trasferta del lavoratore
Una recente Ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennità di trasferta e chilometrica spettano al lavoratore anche se la nuova sede di lavoro è più vicina all'abitazione di residenza dello stesso.
Ai sensi dell'art. 21 del c.i r. l'indennità chilometrica e di trasferta devono essere corrisposte ogniqualvolta il lavoratore sia assegnato, anche temporaneamente, a una sede diversa, da intendersi come confine della sede di lavoro e in caso di avvicinamento alla residenza, se la sede di nuova assegnazione si trova a più di venti chilometri da quella abituale.
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