L'inquadramento dei dirigenti e la retribuzione
La Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’inquadramento dirigenziale e sulla retribuzione ribadendo una pronuncia a Sezioni Unite fissando il seguente principio di diritto. “….Tanto precisato, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9279 del 2016 , chiamate a comporre il contrasto, in relazione alla questione relativa al computo della retribuzione di posizione della dirigenza sanitaria (cosiddetta "indennità dirigenziale") nell'indennità perequativa ex articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 761 del 1979 spettante al personale universitario, hanno affermato che "l'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall'articolo 1 della Legge numero 200 del 1974 per remunerare la prestazione resa dal personale universitario non medico nelle cliniche convenzionate con gli enti ospedalieri, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla Iegge numero 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX livello, poi divenuto 10 livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo". Quanto emerge dalla pronuncia della Cassazione, in sostanza, è che rileva, ai fini della retribuzione, la mansione effettivamente svolta.
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