La validità delle cartelle di pagamento non firmate digitalmente
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha stabilito che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del CAD, "le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta". Per la Cassazione deve quindi escludersi l’ illegittimità della notifica della cartella di pagamento quando il documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico e non firmato digitalmente viene trasmesso al contribuente via PEC.
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