top of page
Accura-Studio Polini

Le novità sulla scheda carburante


La Legge di Bilancio 2018 ha riformato notevolmente la disciplina degli acquisti di carburante, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2018. La finalità delle nuove norme è quella di contrastare la tendenza da parte delle imprese a sopravvalutare i costi per carburanti al fine di ridurre la base imponibile e sovrastimare le operazioni passive IVA, sfruttando la mancata tracciabilità degli acquisti riportati sulla scheda carburante.

Infatti, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica.

Inoltre, dal 1° luglio, per poter procedere alla detrazione dell’IVA ed alla deduzione del costo sarà necessario effettuare i pagamenti esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili.

Con il recente Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento idonei ai fini della detrazione Iva relativa alle spese per l’acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del D.P.R. 633 del 1972.

LE NOVITA' SULLA SCHEDA CARBURANTE

CAMBIAMENTI NELLA NORMATIVA SULLA DETRAZIONE E DEDUZIONE DEI COSTI DI ACQUISTO DI CARBURANTE

Dalla data del 1° luglio 2018 – con i limiti di deducibilità proposti nell’art. 164 del TUIR – per poter dedurre i costi relativi alle spese di carburante, sarà obbligatorio effettuare il pagamento tramite:

  • carte di credito;

  • carte di debito (bancomat);

  • carte prepagate;

emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.

La norma appena citata riguarda la deducibilità del costo, ma analoghe modifiche ha subito l’art. 19-bis1 per quanto riguarda la possibilità di poter detrarre tali spese. Sarà possibile, infatti, detrarre l’IVA su tali spese soltanto in presenza del pagamento attraverso carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate o ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che in ogni caso rimangono inalterate le percentuali di detrazione dell’IVA su tale tipologia di spesa.

Quindi, l’effetto di tali nuove norme sarà quello di provocare l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette o l’indetraibilità ai fini dell’IVA delle spese per carburante sostenute in contanti.

Si capisce quindi, che l’elemento essenziale ai fini della deducibilità e detraibilità fiscale per l’acquisto di carburante è quello della tracciabilità dei mezzi di pagamento.

Si segnala una piccola incongruenza tra la norma ai fini delle imposte dirette e quella ai fini dell’IVA. Infatti, ai fini dell’IVA è possibile pagare con carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate o infine con altre forme di pagamento considerabili tracciabili con apposito provvedimento dell’Agenzia; ai fini delle imposte dirette, invece, si riconosce l’esclusiva validità del pagamento effettuato mediante carta di credito, carta di debito o carte prepagate. Si ipotizza che tale diversità sia da attribuire ad una svista del legislatore, in quanto non sembra ragionevole la differenziazione sopra esposta. Probabilmente si dovrà effettuare un intervento normativo al riguardo per sanare tale differenza.

Si tenga inoltre presente poi che dal confronto dei due testi (IVA e imposte dirette) emerge una differenza: ai fini delle imposte dirette, la norma parla di “carburante per autotrazione”, quindi, si escludono costi correlati ad alcuni carburanti, quali potrebbero essere quelli per aeromobili e natanti da diporto, mentre ai fini dell’IVA, la norma parla di “carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore”. Infine, si segnala anche che ai fini delle imposte dirette il nuovo comma inserito nell’art. 164 del TUIR dispone che l’obbligo di pagamento elettronico è relativo ai soli carburanti per autotrazione, mentre ai fini IVA tale obbligo sembrerebbe essere esteso anche ad una serie di altri costi quali la manutenzione, la riparazione, il noleggio, l’acquisto in leasing.

ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO

Il Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 ritiene idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

  • mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

  1. addebito diretto;

  2. bonifico bancario o postale;

  3. bollettino postale;

  4. carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Il provvedimento ricorda che i medesimi mezzi sono idonei a consentire la deducibilità della spesa.

Nella parte relativa alle motivazioni del Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate specifica che le disposizioni troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (Il Provvedimento richiama al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Tale sistema, specifica l’Agenzia delle Entrate, è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nelle lettere a) e b) del Provvedimento.

Infine, dispone il Provvedimento che restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Di conseguenza, come specifica il Provvedimento, sia ai fini della detrazione dell’IVA che della deduzione delle spese, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti che siano diversi dal contante.

ABOLIZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

Le novità sopra esposte che saranno in vigore dal 1° luglio 2018 sono accompagnate anche dalla completa abolizione – sempre dalla stessa data – del regolamento (D.P.R. 444/97) relativo all’utilizzo della scheda carburante.

Di conseguenza, a partire da tale data l’utilizzo della scheda carburante non sarà più possibile.

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sempre a partire dal 1° luglio 2018, per gli acquisti di carburante effettuati da soggetti passivi IVA, vi sarà l’obbligo di fatturazione elettronica. Quindi, l’esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi per le forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si applicherà solo per i rifornimenti effettuati a privati consumatori. Per tante questioni pratiche si attende risposta; forse la prima tra tutte è come sarà possibile rispettare tali obblighi in caso di rifornimento in orario di chiusura dell’impianto, e anche con quali modalità dovrà essere identificata la partita IVA che provvede all’acquisto.


Comments


Dalla rete

Questo canale aprirà presto!
Deleted video
04:01:32
Al momento non ci sono eventi
bottom of page