Le novità del Mod. Redditi PF 2018
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2018, da presentare nell’anno 2018 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2017.
Tra le novità più rilevanti di quest’anno si segnala quanto segue:
il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al 31 ottobre;
il nuovo quadro LC per le locazioni brevi;
l'innalzamento del limite per assoggettare a tassazione agevolata i premi di risultato e il welfare aziendale;
il nuovo quadro FC;
la soppressione del “contributo di solidarietà” e quindi del relativo quadro CS;
la nuova colonna 2 nel rigo RE 21 per indicare l’ammontare degli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero che non beneficiano del regime agevolativo;
l’Iperammortamento nel quadro RG e RF.
LE NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI PF 2018
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La prima novità riguarda i termini di presentazione. L’articolo 1 comma 932 della legge n. 205/2017 (c.d. "Legge di bilancio 2018") ha previsto che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2018 deve essere presentato entro i termini seguenti:
dal 2 maggio 2018 al 2 luglio 2018 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
entro il 31 ottobre 2018 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.4
Lo “slittamento” è stato effettuato al fine di evitare la sovrapposizione con l’invio al 30 settembre dello “spesometro”. Infatti l’articolo 1, comma 932, della legge 27.12.2017, n. 205, prevede che per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre. Tale norma avrebbe potuto far pensare che il differimento al 31 ottobre riguardasse unicamente i soggetti tenuti all’invio dello “spesometro”.
Nel corso di Telefisco 2018 l’Agenzia delle Entrate ha, però, chiarito che:
il differimento dei termini deve essere inteso in senso ampio, quindi ricomprende anche le dichiarazioni dei soggetti che non sono tenuti ad effettuare l'adempimento di cui all'articolo 21 del Dl 78/2010 e, in generale, dei contribuenti non titolari di partita Iva;
pur essendo motivata dalla scadenza al 30 settembre dell'invio dello spesometro, il termine del 31 ottobre è fruibile anche dai soggetti che non sono tenuti a questo adempimento. Soluzione, peraltro, confermata anche dalle istruzioni alle DR 2018;
per le società che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il termine di presentazione della dichiarazione resta fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
LOCAZIONI BREVI
Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni: le cosiddette “locazioni brevi”. A tal fine nel quadro RB per il proprietario dell’immobile che deve dichiarare il reddito da locazione è prevista alla casella 2 il codice 3 dove indicare l'immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga” oppure concesso in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti di cui al codice 8. Nel caso di opzione per la cedolare secca va barrata la cas. 11 ed indicato il reddito a casella 14. Qualora il contratto stipulato sia una sublocazione o una locazione effettuata dal comodatario il reddito conseguito non rientra più tra i redditi fondiari da indicare nel quadro RB ma al contrario tra i redditi diversi da indicare al rigo RL10.
I dati necessari per determinare la cedolare secca (sia a saldo, che in acconto) da quest’anno devono essere indicati nel nuovo quadro LC, composto da due righi:
il rigo LC1 “Determinazione della cedolare secca”;
il rigo LC2 “Acconto cedolare secca 2018”.
Secondo quanto sopraesposto nel quadro LC vanno indicati i dati provenienti:
dal quadro RB, in caso di locazioni (brevi e non brevi) sottoposte a cedolare secca;
dal quadro RL, in caso di sublocazioni brevi e locazioni brevi effettuate dal comodatario sottoposte a cedolare secca;
dal Mod. CU 2018, in caso di ritenute applicate dall’intermediario immobiliare intervenuto in un contratto di locazione/ sublocazione breve.
In particolare a rigo LC1 va indicata l’imposta sostitutiva:
dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione a cedolare secca (aliquota del 21%-10%);
dovuta sui contratti di locazione breve per i quali si è optato per la cedolare secca (aliquota del 21%).
Nel rigo LC2 va riportato, se dovuto, l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2018.
L’acconto è dovuto se l’importo della colonna 5, rigo LC1, supera € 51,65; posto che gli importi sono espressi nella dichiarazione in unità di euro, l’acconto sarà dovuto se l’importo in questione è pari o supera € 52,00.
L’acconto deve essere versato:
in unica soluzione, nella misura del 95%, entro il 30 novembre 2018, se l’importo di colonna 5, rigo LC1, è pari od inferiore ad € 271,00;
in due rate, se l’importo di colonna 5, rigo LC1 è superiore ad € 271,00; in particolare: la prima rata, nella misura del 38% di rigo LC1, col. 5, deve essere versata entro il 2 luglio 2018 (20 agosto 2018 con maggiorazione dello 0,40%); la seconda rata, nella misura del 57% di rigo LC1, col. 5, deve essere versata entro il 30 novembre 2018.
Il contribuente può determinare gli acconti con il metodo previsionale, se ritiene che nella successiva dichiarazione l’imposta dovuta sarà inferiore; tuttavia, nel rigo LC2 devono essere indicati in ogni caso gli acconti calcolati con il metodo storico.
Nel rigo LC2 deve essere indicato:
a colonna 1, l’importo della prima rata di acconto cedolare secca 2018, calcolata secondo le sopra descritte modalità;
a colonna 2, l’importo della seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2018, calcolata secondo le sopra descritte modalità.
PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE
La L. 232/2016 ha previsto alcune modifiche alla disciplina tributaria prevista dalla L. 208/2015 riguardante gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
In particolare sono stati aumentati i limiti relativi ai premi di risultato da assoggettare a tassazione sostitutiva del 10%. Secondo le nuove norme i premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata corrispondono a:
€ 3.000,00 (per il periodo d’imposta 2016 detto limite era pari a € 2.000,00);
€ 4.000,00 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017 (per il periodo d’imposta 2016 detto limite era pari a € 2.500,00). Laddove, invece, il premio sia erogato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati successivamente alla predetta data, il limite è di € 3.000,00.
Il regime è previsto per i titolari di reddito da lavoro dipendente privato (a tempo indeterminato o meno) che nel 2017 hanno percepito premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili e che nell’anno 2016 abbiano percepito redditi da dipendente d’importo non superiore a € 80.000 (il precedente limite era € 50.000).
Alla luce delle novità sopraindicata è stato modificato il rigo RC4 del modello Redditi 2018 PF, in particolare in tale rigo a:
colonna 6: va riportato l’importo indicato nel punto 579 della CU 2018 relativo ai benefit di cui all’art. 51, comma 4, TUIR, da assoggettare a tassazione ordinaria (auto ad uso promiscuo, servizi di trasporto;
a colonna 9 nel caso in cui il contribuente debba modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro in quanto non è in possesso dei requisiti previsti dalla norma, a titolo di esempio perché:
nell’anno 2016 sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d’importo superiore a € 80.000;
il datore di lavoro ha applicato l’agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello;
il datore di lavoro ha applicato l’agevolazione in assenza del deposito telematico del contratto collettivo presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula,
è necessario barrare la nuova casella in questione (casella 9).
La casella non va barrata nei casi in cui il lavoratore intenda, per propria scelta (ipotesi di convenienza) tassare in modo ordinario i premi di risultato assoggettati a tassazione sostitutiva dal datore di lavoro.
In caso di assenza di requisiti (casella di colonna 9 barrata), l’ammontare complessivo delle somme assoggettate dal sostituto ad imposta sostitutiva e l’ammontare complessivo dei benefit erogati sono da assoggettare a tassazione ordinaria; le somme eventualmente trattenute dal sostituto a titolo d’imposta sostitutiva sono considerate effettuate a titolo d’acconto IRPEF, e confluiranno nel rigo RN33.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Nel rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017” presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella “Fusione comuni”.
La casella “Fusione comuni”, inserita nel rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2017” deve essere compilata nel caso in cui il contribuente risieda in un Comune che:
è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 fino al 1/1/2017 compreso;
ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti.
In tal caso, è necessario riportare nella casella in esame il “Codice identificativo ex comune” riportato nella tabella 11 “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017” presente nell’Appendice alle istruzioni ministeriali.
QUADRO RA
Per effetto dell’articolo 1, comma 44, Legge n. 232/2016, per gli anni 2017, 2018 e 2019 i redditi dominicali ed agrari non concorrono in nessun caso alla formazione della base imponibile Irpef di coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.
Tali redditi dovranno comunque essere indicati nel quadro RA, Mod. REDDITI PF 2018 alla colonna 13, e confluiranno nel rigo RN50, colonna 2 (“Fondiari non imponibili”).
QUADRO CR
Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta. Tra le novità figura:
art. bonus: al Rigo CR14 bisogna indicare il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura c.d. “art – bonus” che è pari al 65% delle erogazioni effettuate, non superiore al 15% del reddito imponibile. Dal 27 dicembre 2017 secondo quanto previsto dalla Legge n. 175/2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti di:
istituzioni concertistico-orchestrali;
teatri nazionali;
teatri di rilevante interesse culturale;
festival;
imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza;
circuiti di distribuzione;
credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: il credito d’imposta da indicare al rigo CR16 relativo ai compensi corrisposti nell’anno 2017 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.
DETRAZIONE REDDITI DA PENSIONE
L’articolo 1, comma 210, Legge di Bilancio 2017, ha modificato, dal 1° gennaio 2017, le detrazioni IRPEF spettanti sui redditi da pensione.
In particolare, con la completa sostituzione dei commi 3 e 4 dell’art. 13, TUIR, dal 2017 viene stabilita una disciplina uniforme per le detrazioni IRPEF spettanti sui redditi da pensione; ai soggetti di età inferiore a 75 anni sono infatti ora attribuite le medesime detrazioni previste per i soggetti di età almeno pari a 75 anni.
In altre parole, dal 2017, le detrazioni per redditi di pensione non si differenziano più a seconda dell’età del soggetto interessato (inferiore o almeno pari a 75 anni). La detrazione:
deve essere rapportata al periodo di pensione nel corso dell’anno;
non è cumulabile con la detrazione per redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Da quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà”. E’ stato quindi soppresso il relativo quadro CS e la sezione VI del quadro RC.
QUADRO DI
Dallo scorso anno è debuttato il nuovo quadro DI utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Unico 2014 relativa al 2013 presentata nel 2017).
Nel modello Redditi PF 2018 è stata modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Da quest’anno, tale importo:
non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4;
va sommato all’ammontare dell’eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata.
QUADRO RL
La novità ha effetti anche sulla Certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati (Mod. CUPE), che è stata aggiornata con Provvedimento 12 gennaio 2018. Alla luce di tale novità al rigo RL1 colonna 1 sono stati istituiti i seguenti nuovi codici:
9: in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
10: in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
11: in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Inoltre sempre in tale quadro al rigo RL26, con il nuovo codice 2, andranno indicati i redditi che derivano da indennità in danaro o in natura corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.
QUADRO RR
L’art. 7, Legge n. 81/2017, c.d. “Jobs Act lavoro autonomo”, ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51% al fine di finanziare la DIS - COLL, ossia l’indennità di disoccupazione mensile.
Di conseguenza, per tali soggetti:
dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2017 vigeva l’aliquota del 32,72%;
dal 1° luglio 2017 vigeva l’aliquota del 33,23%.
Nel quadro RR è inoltre presente il nuovo campo 17 “Contributi sospesi” per esporre gli importi sospesi ai sensi dell’art. 14, Legge n. 81/2017, c.d. “Jobs Act lavoratori autonomi”, ossia al verificarsi di malattia o infortunio grave che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per oltre 60 giorni.
NUOVO QUADRO NR
L’articolo 1, comma 152 della legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel Tuir l’articolo 24-bis, la norma principe di un regime fiscale speciale rivolto ai soggetti ad elevata capacità contributiva che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Tuir.
L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25.000 euro. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Il lasciapassare per accedere alla misura agevolativa è il possesso di due requisiti:
effettivo trasferimento in Italia;
residenza fiscale nel territorio estero per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.
Al fine di verificare la sussistenza di tali presupposti, sono previste due modalità:
presentazione di un’istanza di interpello probatorio ex art. 11, comma 1, lettera b) dello Statuto dei diritti del contribuente, alla nuova Divisione contribuenti dell’agenzia delle Entrate. Nell’istanza dovranno essere indicati tutti i dati richiesti per l’accesso al regime tramite compilazione di una check list, il cui modello è disponibile sul sito dell’Agenzia, con la presentazione eventuale della relativa documentazione a supporto prevista dal provvedimento attuativo delle Entrate dell’8 marzo 2017. La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la Pec;
esercizio dell’opzione per tale regime speciale tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, compilando il quadro NR del modello Redditi persone fisiche 2018.
Il quadro è strutturato in modo da contenere le medesime informazioni richieste con la presentazione della check list di cui all’interpello probatorio:
la sezione I contiene i dati generali (tipologia di contribuente, codice fiscale del contribuente principale, anno di primo esercizio dell’opzione da parte del contribuente principale, anno di acquisizione della residenza in Italia ecc.);
la sezione II riproduce la sezione III della check list e riguarda la verifica del presupposto dell’assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione;
la sezione III, si compila nel caso in cui il contribuente intenda estendere/revocare il regime per i propri familiari, i quali dovranno redigere il quadro NR nella propria dichiarazione, limitandosi a compilare le sezioni I e II e non la sezione III.
QUADRO RE
Nel quadro RE al rigo RE21 è stata inserita la colonna 2 per i soggetti che fruiscono del regime agevolativo previsto dall’articolo 2 della legge 238/2010, ovvero dall’articolo 16 del D.lgs. 147/2015 per indicare l’ammontare degli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero che non beneficiano dell’agevolazione (si veda anche la Circolare 17/E/2017).
Dovranno pertanto essere indicati in questo nuovo campo rappresentato dalla colonna 2 del rigo RE21 gli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero, ricompresi nella colonna 3 (che accoglie il differenziale tra compensi percepiti e spese deducibili) che non sono agevolabili.
È un’evidenziazione importante in virtù delle caratteristiche proprie delle agevolazioni in commento. Gli incentivi, infatti, sono stati concepiti sotto forma di minore imponibilità del reddito dei lavoratori autonomi risultante dal quadro RE; pertanto, quei redditi che non possono fruire del beneficio devono essere necessariamente scorporati ed evidenziati a parte nelle apposite colonne del rigo RE21.
Il quadro RE, inoltre, recepisce le novità introdotte dal jobs Act per lavoratori autonomi (Legge 81/2017). Alla luce di quanto appena esposto, al rigo RE15 sono state aggiunte due nuove colonne allo scopo di distinguere:
le spese non addebitate analiticamente al committente (colonna 1);
da quelle addebitate analiticamente al committente (colonna 2).
A queste ultime spese, infatti, non si applicano i limiti di deducibilità previsti dall'art. 54, comma 5, primo periodo, TUIR.
La Legge n. 81/2017 ha modificato poi anche la disciplina della deducibilità delle spese di formazione e a quelle sostenute per l’accesso alla formazione permanente (art. 54, comma 5, TUIR).
La novità trova riscontro nella riformulazione del rigo RE17 dove va indicato a:
colonna 1: il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché a convegni e a congressi;
colonna 2: oltre all’importo di colonna 1, l’importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro;
colonna 3: l’importo deducibile delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto- imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 5.000 euro;
colonna 4: l’importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e colonna 3
QUADRO RF
Per il quadro RF le novità possono essere così riassunte:
nel rigo RF55, tra le altre variazioni in diminuzione, sono stati previsti:
il codice 55, per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (modello «Industria 4.0», “iper-ammortamento”, art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
il codice 56, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
il codice 69, con il quale i contribuenti che aderiscono al regime per i nuovi residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR, introdotto dall’art. 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, indicano l’ammontare del reddito d’impresa in contabilità ordinaria prodotto all’estero che non concorre al reddito complessivo, in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva;
nel rigo RF99 è stata inserita una colonna nella quale i soggetti che fruiscono del regime agevolativo previsto dall’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ovvero dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indicano l’ammontare degli eventuali redditi d’impresa prodotti all’estero, che non beneficiano dell’agevolazione (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).
QUADRO RG
Per il quadro RG le istruzioni del quadro sono state aggiornate per la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa improntata al “criterio di cassa” ai sensi del nuovo art. 66 del TUIR (art. 1, commi da 17 a 19, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
A tal fine, sono stati eliminati, tra l’altro, i righi relativi alle rimanenze finali (righi RG8 e RG9 del modello precedente) ed è stato inserito il rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali.
Tra gli altri componenti negativi (rigo RG22), sono stati previsti:
il codice 28, per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (modello «Industria 4.0», “iper-ammortamento”, art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
il codice 29, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Al rigo RG34 è stata inserita nuova colonna nella quale i soggetti che fruiscono del regime agevolativo previsto dall’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ovvero dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indicano l’ammontare degli eventuali redditi d’impresa prodotti all’estero, che non beneficiano dell’agevolazione (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).
QUADRO RS
Per quanto riguarda le novità del quadro RS si evidenzia che:
è stato inserito un nuovo prospetto “Comunicazione art. 4 – D.M. 4 agosto 2016” (rigo RS136) per i contribuenti che, avendo esercitato le opzioni di cui all’art. 1, comma 3, e all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 riguardanti la trasmissione telematica delle operazioni IVA, comunicano, con riguardo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento;
è stato inserito un nuovo prospetto (righi RS142-RS146) per i soggetti che, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, devono comunicare in dichiarazione l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (“Patent box”, decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017);
è stato inserito un nuovo prospetto “Grandfathering – Opzione marchi d’impresa (Patent Box)”(rigo RS147) per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’agevolazione Patent Box, avente ad oggetto i marchi d’impresa, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e che a partire dal terzo periodo d’imposta successivo alla predetta data e per ciascun periodo d’imposta di efficacia dell’opzione devono fornire le informazioni richieste nel prospetto (art. 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2017).
QUADRO RQ
Per il quadro RQ le novità possono essere così riassunte:
è stata inserita la sezione XXII dedicata agli imprenditori individuali che escludono dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’art. 43 comma 2 del TUIR, applicando un’imposta sostitutiva delle IRPEF e dell’IRAP in misura dell’8% sulla differenza tra il valore normale dei beni immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);
sono state mantenute le sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C per i contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali; tale facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. E’ stata prevista, inoltre, la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento tramite applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali (art. 1, commi da 556 a 564, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
QUADRO RP
Nelle detrazioni per oneri (quadro RP) le novità corrispondono a:
sismabonus: da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico. Per recepire le nuove disposizioni riguardanti gli interventi di adozione di misure antisismiche, sono istituiti i seguenti nuovi codici da indicare a campo 2 “2012 (antisismico dal 2013 al 2017)”:
“5” spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%);
“6” spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%); “7” spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%);
“8” spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
“9” spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);
“10” spese sostenute nel 2017 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
“11” spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);
ecobonus: percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. A tale fine nella colonna 1 dei righi da RP61 a RP64 sono stati aggiunti i seguenti codici:
“8” interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
“9” interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
spese d’istruzione: è aumentato a 717 euro il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione;
spese sostenute dagli studenti universitari: per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
spese sanitarie: limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.
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