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Accura-Studio Polini

Le spese per addetti all'assistenza personale


In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 2.100 Euro (art. 15 comma 1 i-septies TUIR).

 

La detrazione spetta nella misura del 19%, pertanto l'agevolazione massima è di 399 Euro. Per fruire del beneficio occorre che:

  • si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;

  • il reddito complessivo non superi i 40mila Euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni.

L'importo va indicato nei righi:

  • RP8-RP13;

  • E8-E10;

con il codice 15

IL CONCETTO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Il legislatore prevede la possibilità di detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza.

Per "non autosufficienza" si intende l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana. Con la circolare n. 2/2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono considerati non autosufficienti, ad esempio, le persone che non sono in grado di:

  • assumere alimenti;

  • espletare funzioni fisiologhe e l'igiene personale;

  • deambulare;

  • indossare gli indumenti.

Si considerano non autosufficienti, inoltre, le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.

Perché si abbia non autosufficienza basta anche solo una delle sopra elencate condizioni.

Ai fini dell'agevolazione è necessario che lo stato di non autosufficienza risulti da certificazione medica. Pertanto non sono detraibili, per esempio, le spese di assistenza sostenute a beneficio di bambini, per i quali la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

LIMITI MASSIMO DI SPESA

La detrazione spetta su un limite massimo di spesa di 2.100 Euro. Il limite si riferisce al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti per lo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

LIMITE DI REDDITO

Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che hanno un reddito complessivo non superiore a 40mila euro. Il calcolo del reddito tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca e all'agevolazione ACE.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Per poter usufruire della detrazione è necessario possedere idonea documentazione, che consiste in una ricevuta rilasciata e firmata dal soggetto che presta l'assistenza, e che deve contenere gli estremi anagrafici e del codice fiscale del:

  • soggetto che presta l'assistenza;

  • contribuente che ha sostenuto la spesa;

  • familiare, se la spesa è sostenuta a favore di un familiare.

RICOVERO IN UN ISTITUTO

La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto non autosufficiente sia ricoverato in un istituto, purché i corrispettivi per l'assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferiti ad altre prestazioni erogate dall'istituto (Circolare 10/E/2005 punto 10.8).

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'ammontare della spesa, nel limite massimo di 2.100 €, va esposta nei righi:

  • RP8-RP13 del Modello Redditi PF;

  • E8-E10 del Modello 730;

con il codice 15.


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