Termini di decadenza dell’attività di accertamento, chiarimenti in vista?
Recentemente la Suprema Corte è stata investita di una questione attinente, di fatto, l’applicabilità dei termini di decadenza alla contestazione di crediti del contribuente, in particolare in riferimento ad un credito IVA. La questione, rileva la Corte, non riveste secondaria importanza, anche ed in particolare in relazione al fatto che non è rintracciabile un orientamento dottrinale o giurisprudenziale univoco né maggioritario. Di conseguenza gli atti sono stati trasmessi al Presidente della Corte di Cassazione, così che possa effettuare le proprie valutazioni in funzione della opportunità di investire della questione le Sezioni Unite.
In particolare la fattispecie riguarda un credito IVA, maturato dal contribuente sul finire degli anni ‘90, e ceduto ad un società nel 2010. In relazione a tale credito l’Amministrazione Finanziaria aveva chiesto chiarimenti e documentazione a supporto l’anno precedente la avvenuta cessione, senza riceverne. AdE sospendeva quindi il rimborso del credito, adducendo a motivazione la mancata consegna di documentazione a supporto. Nel corso del procedimento tributario avverso tale sospensione, i primi due gradi di giudizio favorivano il contribuente, ritenendo che l’Amministrazione fosse ormai decaduta dalla verifica del credito, il quale si sarebbe consolidato ben prima della richiesta di documentazione. Ritiene invece la AdE i termini decadenziali, di cui all’art. 57 D.P.R. 633/1972, sarebbero applicabili solo alla attività di accertamento di un determinato credito e non, invece, alla contestazione di un debito. A tal proposito, la Suprema Corte ha ravvisato orientamenti contrastanti, tali da rilevare l’opportunità di adire le Sezioni Unite, così che queste possano chiarire la posizione.
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