Violazione dei sigilli
La Cassazione, sezione III penale, con sentenza n. 8799 del 2021, in tema di violazione dei sigilli, ex art. 349 c.p., ha affermato due nuovi principi:
- il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell’art. 349 c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa, senza che tale interpretazione possa dirsi frutto di interpretazione analogica in malam partem;
- il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale rimozione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell’autorità, tanto che lo stato di flagranza per tale reato può essere ritenuto sussistente con riferimento non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l’indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell’immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso.
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